Giudizio di anomalia basato su tabelle CCNL senza considerare specificità aziendali (TAR Basilicata n. 123 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di anomalia dell’offerta non può fondarsi sulla meccanicistica applicazione delle tabelle del C.C.N.L. da parte della stazione appaltante, laddove l’offerente abbia prospettato specificità aziendali idonee a giustificare una riduzione del monte ore e, conseguentemente, del costo della manodopera. La stima del costo del lavoro effettuata dall’amministrazione deve essere economicamente sostenibile, nel senso che la differenza tra base d’asta e costi di manodopera stimati deve risultare adeguata a coprire gli altri costi d’impresa e a garantire l’utile. L’eventuale errore di valutazione in ordine alla sottostima del costo della manodopera e del monte ore offerto integra il fumus boni iuris richiesto per la concessione della misura cautelare.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria in via definitiva di una gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per tre anni (CIG 99341808AB), veniva esclusa dalla procedura all’esito della verifica di congruità dei costi della manodopera. La stazione appaltante aveva ritenuto l’offerta anomala, ravvisando una sottostima del costo del lavoro rispetto ai parametri delle tabelle C.C.N.L. e una corrispondente riduzione del monte ore offerto per lo svolgimento della commessa.

La società impugnava la determina di esclusione e i verbali di gara innanzi al TAR Basilicata, chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti e, nel merito, l’annullamento e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con altro operatore.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, valutata la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto il ricorso assistito da fumus boni iuris. Ad un primo esame, il giudizio di anomalia appare fondato su apprezzamenti prima facie erronei, in particolare con riguardo alla presunta sottostima del costo della manodopera.

La Corte ha evidenziato come lo scostamento tra il costo stimato dalla stazione appaltante (€ 646.279,98) e quello prospettato dalla società ricorrente derivi essenzialmente dall’applicazione meccanicistica delle pertinenti tabelle C.C.N.L., senza alcuna considerazione delle specificità aziendali dell’offerente. Tali specificità consistevano nella possibilità di ridurre le ore non lavorate legate alle ferie, fruendole durante i periodi di chiusura della scuola e le festività, circostanza che avrebbe dovuto essere valutata dall’amministrazione.

Il Tribunale ha inoltre rilevato che la stima del costo della manodopera operata dalla stazione appaltante è economicamente insostenibile: la somma di € 83.720,02, risultante dalla differenza tra la base d’asta (€ 730.000,00) e i costi di manodopera stimati, non appare adeguata a coprire tutti gli altri costi d’impresa (derrate alimentari, trasporti, carburante, manutenzioni, utenze, assicurazioni, spese generali) né a garantire l’utile d’impresa.

Ritenuta l’opportunità di preservare la res adhuc integra sino alla definizione del merito, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, fissando per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica del 28 gennaio 2026. Il Comune di Venosa è stato condannato al pagamento delle spese della fase in favore della società ricorrente, liquidate forfetariamente in € 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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