Sospensione cautelare negata per difetto di fumus e periculum nel concorso pubblico (TAR Basilicata n. 121 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione degli atti di una procedura concorsuale va respinta quando il ricorso sia sprovvisto di fumus boni iuris, non emergendo elementi idonei a dimostrare che la correzione dell’elaborato scritto sia avvenuta con tempistica inadeguata alla ponderata valutazione della prova. Le contestazioni avverso il giudizio di insufficienza espresso dalla commissione di concorso involgono un inammissibile sindacato di merito della discrezionalità amministrativa, qualora non emergano profili di travisamento, illogicità o disparità di trattamento. Il periculum in mora deve essere connotato in termini di gravità ed irreparabilità; quando le prove concorsuali hanno già trovato integrale svolgimento, va assicurata prevalenza all’interesse pubblico connesso all’immissione in servizio dei vincitori.
Il Fatto
Un candidato partecipava ad una procedura concorsuale indetta dalla Regione Basilicata, con gestione delle prove affidata all’associazione Formez P.A. All’esito della prova scritta, il ricorrente veniva giudicato insufficiente e non ammesso alla prova orale.
Avverso tale esito, il candidato proponeva ricorso dinanzi al TAR Basilicata, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di convocazione e dei verbali della commissione esaminatrice relativi alle prove. A sostegno del gravame, deduceva vizi concernenti la correttezza e la tempistica della correzione dell’elaborato scritto, nonché l’illegittimità del giudizio di insufficienza espresso dalla commissione e l’irrilevanza dei titoli valutati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminata la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto il ricorso sprovvisto di fumus boni iuris sotto tutti i profili dedotti.
In primo luogo, il Collegio ha rilevato che non vi è evidenza alcuna che la correzione dell’elaborato scritto del ricorrente sia avvenuta secondo una tempistica inadeguata alla ponderata valutazione della prova. La censura, pertanto, non risultava supportata da elementi concreti e verificabili.
Quanto alle contestazioni avverso il giudizio di insufficienza espresso dalla commissione di concorso, il Tribunale ha affermato che queste involgono un inammissibile sindacato di merito della discrezionalità amministrativa. Dall’esame sommario degli atti non emergevano, infatti, profili di travisamento, illogicità o disparità di trattamento nella formazione del giudizio negativo, elementi che soli avrebbero potuto legittimare l’intervento del giudice amministrativo.
Il Collegio ha altresì giudicato le censure relative ai titoli irrilevanti ai fini dell’impugnazione della mancata ammissione alla prova orale, trattandosi di un esito fondato esclusivamente sul negativo risultato della prova scritta.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ne ha escluso la sussistenza in termini di gravità ed irreparabilità, considerato che le prove concorsuali hanno già trovato integrale svolgimento. In tale stadio procedimentale, ha concluso il Collegio, va assicurata prevalenza all’interesse pubblico connesso all’immissione in servizio dei vincitori, che risulterebbe irrimediabilmente compromesso dall’accoglimento dell’istanza cautelare. La domanda è stata pertanto respinta, con declaratoria di nullità delle spese in assenza di controparti costituite.
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Nota della Redazione
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