Accertamento istruttorio sulla classificazione dell’area per l’impianto 5G (TAR Calabria n. 1634 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione alla realizzazione di infrastrutture per la telefonia mobile finanziate con fondi PNRR, il giudice amministrativo, in sede di esame dell’istanza cautelare, ove risulti controversa la classificazione dell’area di intervento quale “area bianca” a fallimento di mercato, può disporre d’ufficio un incombente istruttorio documentale volto ad acquisire la prova dell’effettivo inserimento del sito tra quelli ammessi a finanziamento. La sospensione provvisoria degli effetti del provvedimento impugnato, disposta nelle more dell’espletamento dell’istruttoria, costituisce misura necessaria a garantire l’effettività della tutela cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, impugnava la determinazione con cui il Comune aveva espresso il proprio dissenso rispetto alla realizzazione di un’infrastruttura per il servizio di telefonia mobile 5G, finanziata con fondi del PNRR nell’ambito del piano “Italia 5G”. La società sosteneva che l’area interessata, sita in via Tommaso Campanella, dovesse qualificarsi come “area bianca” a fallimento di mercato e fosse pertanto ricompresa tra gli interventi agevolati.
Il Comune, costituitosi in giudizio, contestava tale qualificazione, definendola una affermazione unilaterale della ricorrente, non supportata da documentazione univoca proveniente dagli organi statali competenti. La controversia riguardava inoltre la legittimità del Regolamento comunale che limitava l’installazione degli impianti alle sole “aree compatibili” individuate nella planimetria allegata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’intervento in questione rientra nel programma di incentivazione delle reti mobili 5G nelle aree a fallimento di mercato, finalizzato a favorire l’uguaglianza e l’inclusione sociale. Tale contesto normativo e programmatico rende decisiva la corretta classificazione amministrativa del sito.
Ritenendo tale accertamento preliminare indispensabile ai fini della decisione, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio, assegnando alla società ricorrente un termine perentorio di 15 giorni per depositare ogni idonea documentazione contrattuale e amministrativa comprovante l’inserimento del sito tra le aree oggetto di finanziamento.
Nelle more dell’adempimento, il Tribunale ha concesso la provvisoria sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, fissando la prosecuzione del giudizio cautelare alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026. La misura si rende necessaria per evitare che l’eventuale ritardo istruttorio possa pregiudicare l’interesse della ricorrente, in considerazione della natura strategica dell’infrastruttura.
Nota della Redazione
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