La sostituzione del Presidente della commissione di gara per ragioni sopravvenute di opportunità non viola l’immodificabilità dell’organo (TAR Lazio n. 11001 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione di un componente della commissione giudicatrice è legittima non solo per ipotesi di incompatibilità normativamente disciplinate, ma anche per sopravvenute ragioni di opportunità, purché la situazione concreta sia idonea a garantire il corretto svolgimento delle attività valutative. La sostituzione deve essere disposta dall’organo competente e non impone la integrale rinnovazione delle operazioni di gara già svolte, che rimangono valide, ben potendo il nuovo componente far proprie le valutazioni delle offerte già esaminate. L’identità dei punteggi attribuiti dai commissari non costituisce di per sé indizio di illegittimità, potendo rappresentare l’esito di un dialettico confronto. La modifica organizzativa delle strutture amministrative non comporta l’interruzione dei procedimenti in corso, trovando applicazione il principio di continuità dell’azione amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente, partecipante a una gara centralizzata per l’affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 1, deducendo l’illegittimità della sostituzione del Presidente della commissione giudicatrice.
La sostituzione era stata determinata dalla circostanza che il Presidente originario, nel frattempo nominato Direttore della Direzione Regionale subentrata nelle competenze della struttura che gestiva la gara, aveva segnalato l’opportunità di essere sostituito a garanzia del corretto svolgimento delle attività valutative. La ricorrente ha altresì censurato l’attività valutativa della commissione, deducendo la violazione dei principi di unicità, collegialità perfetta e immodificabilità dell’organo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Asl, richiamando il principio per cui la notifica alle amministrazioni destinate ad avvalersi dei risultati della gara assume valore di mera litis denuntiatio.
Nel merito, la sentenza ha affermato che il principio di immodificabilità dei commissari non è assoluto, potendo il singolo membro essere sostituito in presenza di ragioni di carattere soggettivo e sopravvenute rispetto all’atto di nomina, come nel caso del conflitto di interessi derivante dall’assunzione di un nuovo incarico direttivo. La Corte ha precisato che la nomina del nuovo Presidente è avvenuta ad opera del Direttore generale, organo competente, e non dal Presidente sostituito, escludendo ogni profilo di conflitto di interessi.
Quanto alla mancata predeterminazione del supplente, il Collegio ha osservato che né il regolamento regionale né l’art. 93 d.lgs. 36/2023 impongono un obbligo in tal senso. La sostituzione non ha imposto la rinnovazione delle operazioni già svolte, essendo il nuovo Presidente subentrato facendo proprie le valutazioni precedenti, come emerso dal verbale richiamato.
Con riguardo all’identità dei punteggi attribuiti dai commissari, la sentenza ha escluso che essa costituisca indizio di illegittimità, potendo rappresentare l’esito di un confronto dialettico, in assenza di principio di prova contrario. Infine, le censure avverso le valutazioni tecniche sono state dichiarate inammissibili per genericità, non avendo la ricorrente indicato i punteggi effettivamente errati né i profili di erroneità.
Nota della Redazione
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