Revoca del commissario ad acta per sopravvenuta liquidazione dell’ente e subentro dell’avente causa (TAR Calabria n. 1510 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il tribunale amministrativo può revocare la nomina del commissario ad acta qualora sopravvengano circostanze oggettive che rendano l’incarico non più utilmente eseguibile dall’organo originariamente designato. La liquidazione dell’ente tenuto all’adempimento e il contestuale assorbimento delle relative funzioni da parte di un diverso soggetto, con trasferimento della sede, integrano sopravvenienze idonee a giustificare il conferimento dell’incarico ad altro organo, individuato in base alla nuova collocazione territoriale della struttura subentrante. Il nuovo commissario, previa istanza di parte, è tenuto a dare esecuzione alla sentenza di merito nel termine assegnato, senza che occorra una nuova cognizione sulla fondatezza della pretesa.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto una pronuncia favorevole con la quale era stato ordinato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di consentire l’ostensione degli atti richiesti, con l’adozione, ove necessario, di presidi e accorgimenti grafici idonei a tutelarne la riservatezza. A seguito dell’inottemperanza dell’ente, il tribunale aveva disposto l’ottemperanza della sentenza, nominando quale commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega.
Successivamente, il commissario delegato rappresentava che, a causa della liquidazione del Consorzio originariamente obbligato, era venuta meno la relativa sede e che i dipendenti erano stati assorbiti dal nuovo Consorzio Unico di Bonifica della Calabria, ubicato in Catanzaro. Tale circostanza determinava difficoltà oggettive nello svolgimento dell’incarico, imponendo una rivalutazione della scelta dell’organo commissariale.
La Motivazione della Corte
Il tribunale ha considerato che la sopravvenuta liquidazione del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino e il trasferimento del personale presso il nuovo Consorzio Unico di Bonifica della Calabria, con sede in Catanzaro, avessero reso non più agevolmente eseguibile l’incarico affidato al Prefetto di Cosenza. La circostanza non incideva sul diritto alla tutela dell’ottemperanza già riconosciuto, ma imponeva soltanto una diversa individuazione del soggetto chiamato a dare esecuzione coattiva alla pronuncia.
Il tribunale ha pertanto disposto la revoca della nomina del Prefetto di Cosenza, conferendo l’incarico al Prefetto di Catanzaro o suo delegato. Al nuovo commissario è stato assegnato il termine di sessanta giorni, decorrente dalla istanza di parte ricorrente, per eseguire la sentenza del Tribunale Amministrativo n. 1504/2024. La decisione si fonda sul rilievo che l’organo commissariale deve essere individuato in relazione alla effettiva situazione organizzativa dell’ente obbligato, al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale amministrativa. La revoca non assume carattere sanzionatorio, ma costituisce strumento di adeguamento della decisione alle sopravvenienze fattuali.
Nota della Redazione
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