Report forensic e parere legale sottratti all’accesso agli atti (TAR Lazio n. 153 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere legale richiesto dall’amministrazione per valutare la sussistenza di responsabilità e orientare le proprie determinazioni in vista di una lite potenziale è coperto da riservatezza e non è accessibile. La riservatezza tutela non solo l’opera intellettuale del professionista, ma anche la posizione dell’ente, che esercita un diritto di difesa di rilievo costituzionale. Sono parimenti sottratti all’accesso gli atti della procedura di affidamento e del contratto di consulenza non pertinenti rispetto all’interesse difensivo del richiedente. La decisione della Commissione per l’accesso che respinge il ricorso deve essere autonomamente impugnata, poiché le sue giustificazioni si saldano con quelle del diniego iniziale.

Il Fatto

Il ricorrente, già direttore tecnico di una società, ha ricevuto una nota con cui la società riferiva di aver affidato a un consulente un servizio di approfondimento di natura forensic sul suo operato per gli anni 2021-2024. Il report avrebbe quantificato un presunto danno erariale di € 436.753,00, con richiesta di pagamento della somma.

Il ricorrente ha chiesto l’accesso alla copia integrale del report e agli atti della procedura di affidamento dell’incarico. Dopo il primo diniego del 27 maggio 2025, la società ha confermato il rifiuto il 23 giugno 2025 a seguito di istanza di autotutela. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha respinto il ricorso, qualificando la documentazione come parere legale coperto da segreto professionale. Avverso tale diniego il ricorrente ha proposto ricorso davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha confermato la legittimazione passiva della Commissione per l’accesso. La decisione con cui questa respinge il ricorso del privato deve essere autonomamente impugnata, perché le giustificazioni ivi addotte si saldano con quelle del soggetto che si pronuncia in prima battuta sull’istanza di ostensione, completando il quadro motivazionale del diniego, secondo il precedente Cons. Stato, sezione sesta, 11 maggio 2011, n. 2803.

Quanto all’eccepita tardività, il Collegio ha rilevato che la Commissione, nel provvedimento impugnato, ha dichiarato tempestivo il gravame in ragione degli elementi di novità contenuti nel secondo diniego. La società avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale per contestare tale statuizione, non potendo censurarla con una memoria difensiva non notificata. Il ricorso è quindi tempestivo.

Nel merito, il Collegio ha ricordato che, secondo la giurisprudenza amministrativa, se il parere del professionista non è destinato a sfociare in una determinazione amministrativa finale, ma mira a fornire all’ente gli elementi tecnico-giuridici utili per tutelare i propri interessi, esso resta caratterizzato dalla riservatezza, a tutela dell’opera del legale e del diritto di difesa dell’amministrazione, di rilievo costituzionale (Cons. Stato, sezione terza, 31 gennaio 2020, n. 808).

Il Collegio ha applicato tale regola al caso concreto: il report non si inserisce in una sequenza procedimentale né è volto all’adozione di un provvedimento finale. Esso costituisce un parere legale, come correttamente ritenuto dalla Commissione, funzionale a valutare l’eventuale sussistenza di responsabilità e a orientare le determinazioni della società in ordine alle azioni esperibili per ottenere il ristoro degli asseriti pregiudizi. Avendo natura di parere reso per suggerire la migliore strategia processuale, il report non è accessibile.

Parimenti sottratti all’accesso sono i restanti documenti richiesti: gli atti della procedura di affidamento dell’incarico, le determinazioni a contrarre, il contratto e la corrispondenza con gli organi di controllo. Tale documentazione non è pertinente rispetto all’interesse giuridico del ricorrente, non essendo correlata alle esigenze difensive prospettate. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite attesa la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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