Ottemperanza per la mancata esecuzione della sentenza sul riconoscimento della Carta del docente (TAR Sardegna n. 295 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione della parte dispositiva di una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito pecuniario, ancorché l’amministrazione abbia provveduto al pagamento delle sole spese di lite, integra gli estremi dell’ottemperanza. In tale evenienza, il giudice amministrativo, accertata la permanenza dell’inadempimento, nomina un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all’esecuzione dell’obbligo di pagamento del capitale, assegnando un termine perentorio. L’attività commissariale, se affidata a un dipendente della stessa amministrazione debitrice, non dà luogo alla liquidazione di alcun compenso, mentre le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Una docente di ruolo aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma complessiva di euro 2.500,00, a titolo di contributo per la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che l’amministrazione, nel corso del giudizio, aveva provveduto solo alla liquidazione delle spese legali, configurandosi un’ottemperanza solo parziale. La parte dispositiva della sentenza, relativa al riconoscimento del capitale, era rimasta, invece, integralmente ineseguita.

Pur avendo la difesa erariale dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, non erano state fornite utili indicazioni per una soluzione bonaria della controversia. Il giudice ha pertanto ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta.

A tal fine, è stato individuato il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’ufficio, assegnando il termine di 60 giorni per l’adempimento.

Il Tribunale ha infine precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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