L’ottemperanza per la carta docente del supplente: il giudicato del giudice del lavoro si esegue davanti al TAR (TAR Sardegna n. 495 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto di un docente supplente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è titolo esecutivo azionabile innanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, una volta decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’accoglimento del ricorso comporta la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato nel termine di legge, con nomina sin da ora di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, il quale potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
Una docente, supplente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di accoglimento che condannava l’Amministrazione all’emissione in suo favore della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione con accredito dell’importo di 500,00 euro per l’anno scolastico 2023/2024. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era divenuta cosa giudicata per mancata impugnazione, come certificato dalla Cancelleria.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a eseguire la sentenza e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla documentazione in atti è emerso che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero in data 18 agosto 2025 ed era passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Cagliari del 14 gennaio 2026, e che il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato in pari data. Era pertanto inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, condizione per poter procedere all’esecuzione forzata o alla notifica di atto di precetto nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.
Il Collegio ha pertanto disposto la condanna del Ministero a dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore. La decisione si fonda sulla natura di giudicato della pronuncia del giudice del lavoro, il cui contenuto dispositivo non è suscettibile di riapertura in questa sede.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte per porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza.
In considerazione della natura del commissario, dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso. Quanto alle spese di lite, il Collegio, pur ponendole a carico dell’Amministrazione soccombente, ha ritenuto equo ridurle a complessivi 600,00 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, in ragione della natura estremamente seriale del contenzioso in materia, caratterizzato da attività difensiva ripetitiva e standardizzata.
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Nota della Redazione
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