Conversione permesso di soggiorno e D.u.r.c.: il rigetto può essere sospeso se la carenza è del datore (TAR Puglia n. 17 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di delibazione cautelare, il possesso di un D.u.r.c. regolare non rappresenta un presupposto essenziale ai fini dell’accoglibilità della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato. La relativa omissione, ove ascrivibile al datore di lavoro, non può essere imputata al lavoratore istante. La capacità economica del datore di lavoro può essere verificata mediante una valutazione complessiva della gestione economica, del volume d’affari e delle commesse ottenute. La mancata conversione espone il lavoratore al rischio di un provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13 T.U. Imm., con conseguente sussistenza del periculum in mora.

Il Fatto

Un cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, presentava istanza di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. Il competente Sportello Unico per l’Immigrazione rigettava l’istanza con decreto del 10 maggio 2025, notificato in pari data. Avverso tale atto il ricorrente proponeva ricorso, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Successivamente, la Prefettura emanava un nuovo decreto di rigetto dell’11 ottobre 2025, mai notificato al difensore costituito; tale atto veniva impugnato con motivi aggiunti. Il ricorrente deduceva l’illegittimità del diniego e chiedeva la tutela cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nella fase cautelare, ha valutato la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al primo profilo, il Collegio ha ritenuto che il possesso di un D.u.r.c. regolare non costituisca un presupposto essenziale per l’accoglimento della domanda di conversione del permesso di soggiorno. Tale omissione, inoltre, è ascrivibile al datore di lavoro e non può quindi ricadere sul lavoratore istante. La capacità economica del datore di lavoro, secondo il Tribunale, può essere accertata anche attraverso una valutazione complessiva della sua gestione economica, del volume d’affari e delle commesse ottenute.

In relazione al periculum, il Tribunale ha osservato che il perdurare dell’efficacia del provvedimento impugnato espone il ricorrente al rischio concreto di un provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13 T.U. Imm.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia del decreto di rigetto impugnato e fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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