Porto d’armi e frequentazioni controindicate: legittimo il diniego di rinnovo (TAR Calabria n. 1493 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia per il porto d’armi, il giudizio di affidabilità del richiedente è espressione di un’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per profili di illogicità e irragionevolezza. Non è necessario che il comportamento posto a base del diniego sia stato accertato nella sua rilevanza penale, essendo sufficiente che emergano, anche per meri indizi, elementi che facciano venire meno la perfetta sicurezza circa la capacità del soggetto di non abusare delle armi. Il provvedimento di diniego del rinnovo può fondarsi su una rivalutazione di circostanze già note, anche sopravvenute o riconsiderate, e non contraddice un precedente provvedimento di rilascio.

Il Fatto

Un docente di ruolo, titolare di porto d’armi per uso caccia, vedeva respinta la richiesta di rinnovo della licenza da parte del Questore. Il provvedimento si basava su una serie di elementi emersi dall’istruttoria: una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, emessa quando l’interessato era minorenne, per porto abusivo d’arma; numerose frequentazioni con soggetti controindicati, anche per gravi reati; il deferimento del padre, risalente nel tempo, per aver consegnato al figlio minorenne un fucile e munizioni.

Il ricorrente impugnava il decreto, deducendo l’insussistenza dei presupposti e il difetto di motivazione, sottolineando la risalenza dei fatti, la loro natura di meri incontri occasionali in un piccolo centro e l’assenza di sopravvenienze rispetto ai precedenti rinnovi.

La Motivazione della Corte

Il TAR Calabria, nel respingere il ricorso, ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando gli artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931. In particolare, il comma 2 dell’art. 43 consente di ricusare la licenza a chi “non dà affidamento di non abusare delle armi”, fondando un giudizio prognostico che la giurisprudenza ritiene orientato a prevenire i pericoli derivanti dall’uso delle armi, senza necessità di un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale.

La Corte rileva che il provvedimento del Questore si pone nell’ambito di tale valutazione discrezionale, non sindacabile se non in caso di manifesta illogicità. Il compendio indiziario, caratterizzato da reiterate e molteplici frequentazioni del ricorrente e del padre con soggetti controindicati, anche per reati associativi di tipo mafioso, è ritenuto idoneo a supportare una ragionevole prognosi di inaffidabilità nell’uso delle armi.

Quanto alla dedotta contraddittorietà con i precedenti rinnovi, il giudice amministrativo chiarisce che il diniego non contraddice il rilascio, poiché l’autorità di polizia ha un’ampia potestà di rivalutazione e riesame, anche alla luce di circostanze sopravvenute o riconsiderate. Non è necessario un accertato abuso delle armi, ma è sufficiente il motivato accertamento che il soggetto non dia affidamento di non abusarne.

Il TAR giudica, infine, infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui il porto d’armi non è un diritto assoluto e il controllo dell’autorità deve essere particolarmente penetrante. Il criterio dell’affidamento è ritenuto un parametro adeguato e non generico, non ravvisandosi alcun contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 102 e 117 Cost.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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