Obbligo di provvedere sull’inserimento nel SAI e danno da ritardo (TAR Marche n. 35 del 10.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione delle misure di accoglienza in CAS è conseguenza vincolata della definizione del procedimento sulla protezione internazionale e non è sindacabile se non impugnata. Sulla richiesta di inserimento nel Sistema SAI sussiste invece un obbligo di provvedere con atto espresso e motivato, accertabile in sede di silenzio-inadempimento. Il danno da ritardo è risarcibile a titolo aquiliano solo se risulta fondata l’istanza sulla quale l’Amministrazione è rimasta inerte e se sono provati condotta, colpa, nesso causale ed evento dannoso. La responsabilità della p.a. per lesione di interessi legittimi ha natura extracontrattuale, non da inadempimento contrattuale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di protezione internazionale, beneficiava dell’accoglienza in CAS. Definita la procedura sulla protezione, l’Amministrazione disponeva la cessazione della misura, richiedendone l’inserimento nel cosiddetto SAI ordinario, in applicazione di alcune circolari prefettizie.

Non attivata l’accoglienza SAI, lo straniero ne faceva richiesta per il tramite di un’associazione, in data 3 giugno 2025, con successivo sollecito del 27 ottobre 2025. Assume di vivere per strada da oltre cinque mesi. Propone quindi ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’annullamento del silenzio-rifiuto, l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale. Il Ministero dell’Interno si costituiva con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa: la cessazione dell’accoglienza in CAS è atto vincolato rispetto all’esito del procedimento sulla protezione internazionale, come già affermato da TAR Marche, sez. II, 31 luglio 2025, n. 632. Tale scelta amministrativa non è contestata in questa sede.

È invece fondata la domanda di accertamento del silenzio-inadempimento sull’obbligo di provvedere con atto esplicito e motivato in ordine alla richiesta di inserimento nel SAI. Dagli atti risulta che l’istanza è stata presentata il 3 giugno 2025 e sollecitata il 27 ottobre 2025, senza alcuna risposta. Il Ministero, costituitosi solo formalmente, non ha controdedotto né ha provato che l’istanza sia stata evasa. Va quindi accertato l’obbligo di provvedere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 7 del 2021: il danno da mero ritardo è risarcibile solo quando risulti fondata l’istanza su cui l’Amministrazione è rimasta inerte, e richiede comunque la verifica di tutti i requisiti dell’illecito. La responsabilità della p.a. per lesione di interessi legittimi ha natura extracontrattuale.

Nel caso concreto, l’obbligo derivante dall’inadempimento è solo quello di provvedere, restando riservata all’Amministrazione ogni valutazione sulla spettanza del bene della vita. Non risulta accertata la colpa, sia perché la cessazione della misura in CAS era atto vincolato, sia perché l’inserimento nel SAI non è automatico ma richiede una fase di accertamento dei presupposti. Il danno e il suo nesso causale con il ritardo sono solo enunciati e non provati. La domanda risarcitoria va pertanto respinta.

Il ricorso è accolto nei soli limiti della domanda di annullamento del silenzio-inadempimento e di accertamento dell’obbligo di provvedere, con condanna dell’Amministrazione a dare riscontro nel termine indicato. Le spese sono compensate per l’accoglimento parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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