Commissario ad acta e trasmissione alla Corte dei Conti per inottemperanza seriale (TAR Piemonte n. 291 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la conformità del titolo azionato e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. L’accertata inottemperanza non costituisce presupposto sufficiente, di per sé, all’invio degli atti alla Corte dei Conti: la trasmissione alla Procura regionale si giustifica quando l’inerzia si inserisce in un contenzioso seriale, con plurime condanne inottemperate a carico dell’Erario. Il compenso del Commissario, ove affidato a un dipendente pubblico, è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento, in suo favore, del risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti di lavoro, per un importo di poco superiore a diecimila euro, oltre interessi legali. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione soccombente e, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’avvio dell’esecuzione in danno dell’Amministrazione.
Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, e notificata a mezzo PEC al Ministero presso il suo domicilio reale. Il richiamo all’art. 35, comma 8, del medesimo decreto conferma che, dal 28 febbraio 2023, non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
Quanto al termine dilatorio, il TAR ha applicato l’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, ritenendolo operante anche nel giudizio di ottemperanza. Alla data di proposizione del ricorso i 120 giorni dalla notifica erano decorsi senza esito. L’Amministrazione non ha contestato l’omessa ottemperanza.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. La ricorrente deve avvisare prontamente il Commissario dell’infruttuoso decorso del termine, indicando anche il proprio codice fiscale.
Sul compenso, poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il Collegio ha escluso la liquidazione di un ulteriore emolumento. Le spese processuali sono poste a carico del Ministero e distratte in favore dei procuratori antistatari, con liquidazione ridotta per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva.
Da ultimo, il TAR ha rilevato che l’inerzia del Ministero non è isolata, ma si inserisce in un contenzioso divenuto seriale, con plurime condanne inottemperate e maturazione di interessi, penalità di mora e spese. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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