Ricorso avverso atti di nomina di un comitato di sorveglianza inammissibile per mancata impugnazione dell’avviso pubblico (TAR Calabria n. 1492 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedura selettiva per la costituzione di un organo della liquidazione coatta amministrativa di un consorzio regionale, il candidato non selezionato ha l’onere di impugnare l’avviso pubblico che ne fissa i requisiti di partecipazione e le modalità di individuazione dei componenti, qualora le censure concernano proprio tali clausole. Le doglianze che investono direttamente le previsioni dell’avviso sono inammissibili, anche al netto della valutazione sulla sua immediata lesività, laddove tali atti non siano stati gravati nel giudizio introdotto contro i provvedimenti di nomina. È invece improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la censura riferita alla nomina del componente del comitato che sia nel frattempo cessato dalla carica.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la delibera di Giunta regionale e il conseguente decreto presidenziale con cui era stato costituito il comitato di sorveglianza del consorzio in liquidazione, deducendo che la procedura selettiva, per come regolata, avrebbe violato i requisiti di partecipazione e il principio di parità di genere nell’utilizzo del sorteggio.

La Regione si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’azione e, con memoria successiva, la sopravvenuta improcedibilità parziale per la cessazione dalla carica di uno dei componenti nominati. All’udienza di merito il collegio segnalava alle parti possibili profili di inammissibilità derivanti dalla mancata impugnazione dell’atto presupposto.

La Motivazione della Corte

Il TAR osserva che le censure sviluppate nel primo motivo non riguardano i provvedimenti di nomina gravati, bensì l’atto a monte della procedura, ossia l’avviso pubblico con cui erano stati indicati i requisiti per la partecipazione e le modalità di individuazione dei componenti del comitato di sorveglianza.

Poiché tale atto, pur se potenzialmente lesivo, non era stato impugnato, il tribunale dichiara il primo motivo inammissibile. La stessa conclusione vale per la parte del secondo motivo con cui si contesta la strutturazione del sorteggio sotto il profilo della parità di genere, trattandosi di doglianza che investe le previsioni dell’avviso pubblico non gravato.

La parte residua del secondo motivo, relativa alla nomina del componente cessato dalla carica, è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso è pertanto accolto solo in termini processuali, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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