Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta decadenza del permesso di costruire (TAR Lombardia n. 3179 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso un permesso di costruire quando l’amministrazione comunale, successivamente alla proposizione del gravame, ne abbia dichiarato la decadenza ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. La declaratoria di decadenza, privando di efficacia il titolo edilizio impugnato, determina il venire meno dell’interesse alla decisione del ricorso, atteso che l’eventuale annullamento non produrrebbe alcuna utilità concreta per il ricorrente.
Il Fatto
I ricorrenti, confinanti con la società controinteressata, hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune per la demolizione di un’autorimessa esistente e del relativo muro di confine, in esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, e per la successiva ricostruzione di una tettoia ad uso box e di un tratto di recinzione. Hanno dedotto censure di violazione dell’art. 9 del d.M. n. 1444/1968, dell’art. 33, comma 5, delle NTA del Piano delle Regole e dell’art. 889, secondo comma, cod. civ., nonché vizi di eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione. Si sono costituiti in giudizio il Comune e la controinteressata, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in data 2.7.2025, il Comune aveva dichiarato l’intervenuta decadenza del permesso di costruire oggetto di impugnazione, nonché del successivo permesso in variante, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. Tale circostanza, come dato atto dagli stessi ricorrenti, ha determinato il venire meno dell’interesse alla decisione del gravame: l’annullamento del titolo edilizio, ormai privo di efficacia, non avrebbe infatti arrecato alcuna utilità concreta ai ricorrenti.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito, ormai prive di oggetto. Ha infine compensato le spese di giudizio, in considerazione della complessità e della annosità della vicenda.
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Nota della Redazione
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