Revisione patente: improcedibilità per sopravvenuta consegna del titolo (TAR Calabria n. 1415 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse la fattispecie in cui il ricorrente, dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di revisione della patente di guida, consegua il titolo di abilitazione alla guida della categoria richiesta. La sopravvenuta emissione del provvedimento favorevole determina il venir meno dell’interesse alla decisione di merito, atteso che l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non produrrebbe alcuna utilità concreta in capo al ricorrente. Alla declaratoria di improcedibilità consegue la compensazione delle spese di lite, trattandosi di esito determinato da circostanze sopravvenute non imputabili alle parti. Tale regola processuale trova fondamento negli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., che disciplinano la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità per carenza sopravvenuta di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’Ufficio Motorizzazione Civile di Reggio Calabria – Sezione di Cosenza aveva disposto la revisione della patente di guida, deducendone l’illegittimità. Con memoria depositata in data 18 giugno 2026, la parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla definizione del giudizio, avendo nel frattempo sostenuto con esito positivo l’esame di abilitazione e conseguito la patente di categoria B.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preso atto della sopravvenuta dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rilevando come il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida avesse determinato il venir meno dell’interesse alla decisione di merito del ricorso. La circostanza è stata valutata come sopravvenuta alla proposizione del ricorso, con conseguente applicazione del disposto di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse alla decisione.
Il Collegio ha precisato che l’utilità concreta che il ricorrente avrebbe potuto trarre dall’annullamento del provvedimento di revisione era ormai venuta meno, atteso che il nuovo titolo conseguito rendeva inattuale la necessità di una pronuncia di merito sull’atto impugnato. In tal senso, l’improcedibilità è stata dichiarata in applicazione del principio per cui il giudizio amministrativo è funzionale alla tutela di un interesse concreto ed attuale, la cui sussistenza deve permanere fino alla decisione finale.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando la circostanza che l’improcedibilità derivava da fatti sopravvenuti e non imputabili alle parti, secondo la regola di cui all’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. Il Giudice ha altresì disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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