Perdita del grado per rimozione: improcedibilità per cessazione della materia del contendere (TAR Calabria n. 1416 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. presuppone l’esaurimento della funzione satisfattiva della domanda, in ragione di fatti sopravvenuti e non dipendenti dalla volontà delle parti. In tale evenienza il giudice non è tenuto ad accertare la fondatezza dei motivi di ricorso e può disporre la compensazione delle spese di lite quando la sopravvenienza risulti idonea a giustificare l’assenza di soccombenza virtuale.
Il Fatto
Un appartenente all’Arma dei Carabinieri veniva sottoposto a procedimento disciplinare a seguito di fatti per i quali l’amministrazione di appartenenza disponeva la sanzione della perdita del grado per rimozione con cessazione dal servizio permanente e iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, unitamente a una ulteriore determinazione sanzionatoria.
Avverso tali atti l’interessato proponeva ricorso dinanzi al TAR Calabria chiedendone l’annullamento, deducendo i vizi ritenuti idonei a inficiare la legittimità dei provvedimenti gravati. Il Ministero della Difesa e i comandi dell’Arma si costituivano in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
All’udienza di smembramento del 19 giugno 2026 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della controversia, avendo nel frattempo l’amministrazione rimosso gli effetti del provvedimento lesivo. Il Collegio ha pertanto preso atto della domanda e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il TAR ha ritenuto che la sopravvenienza dedotta dal ricorrente fosse tale da far venire meno la necessità di una pronuncia nel merito, con conseguente esaurimento della funzione del giudizio.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale, valorizzando le ragioni addotte dalla parte ricorrente sulla base della sopravvenienza che aveva determinato il venir meno dell’interesse alla decisione.
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Nota della Redazione
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