Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1487 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia riconosciuto il diritto all’accredito del contributo per la formazione, l’Amministrazione è condannata a dare completa esecuzione al titolo entro il termine fissato dal giudice amministrativo. Decorso inutilmente tale termine, si nomina commissario ad acta il dirigente della competente Ragioneria Territoriale dello Stato, senza liquidazione di compenso. Le penalità di mora di cui all’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non sono dovute quando l’importo è esiguo, salvo riproporsi su istanza di parte in caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro, la sentenza n. 136 pubblicata il 13 giugno 2024, che le ha riconosciuto il diritto all’accredito sulla carta di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 di € 2.000,00, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nonostante la notifica del titolo, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato e ha decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione integrale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, oltre alle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa azionata è adeguatamente documentata e che, a fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Il ricorso è pertanto fondato.
Il Tribunale condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, o in un dirigente o funzionario delegato, entro i sessanta giorni successivi.
Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi, ove occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie di qualsiasi amministrazione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso.
Quanto alle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a., il Collegio ritiene che, in ragione dell’esiguità dell’importo, non sussistano allo stato i presupposti per la condanna. Resta salva la possibilità di provvedervi, su istanza della parte ricorrente, in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a., e sono liquidate in € 800,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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