Ottemperanza inammissibile prima del decorso del termine di 120 giorni (TAR Calabria n. 1411 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta prima della scadenza del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è inammissibile, non potendosi configurare l’inadempimento dell’amministrazione. Il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 ha portata generalizzata e opera in modo indipendente dallo strumento esecutivo prescelto dal creditore, ivi inclusa l’azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo ex art. 114 c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Cosenza, con cui era stato riconosciuto il suo diritto a percepire determinate somme. Il titolo esecutivo risultava notificato all’amministrazione in data 19 marzo 2025, mentre il ricorso per l’ottemperanza era stato proposto il successivo 17 luglio 2025. Il Ministero dell’istruzione e del merito si costituiva in giudizio per resistere alla domanda.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha preliminarmente richiamato il disposto dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il quale impone alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici di completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali che comportano obblighi di pagamento entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel medesimo arco temporale, il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica dell’atto di precetto.
Con riferimento all’ambito di operatività di tale disposizione, il Collegio ha condiviso l’orientamento già espresso dalla medesima Sezione e dal C.G.A.R.S., secondo cui lo spatium deliberandi riconosciuto alle amministrazioni ha una portata applicativa generalizzata e non è condizionato dallo strumento esecutivo concretamente azionato dal creditore. La norma, pertanto, trova applicazione anche all’azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo.
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale ha rilevato che il termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica del titolo del 19 marzo 2025, non risultava integralmente maturato alla data di proposizione del ricorso del 17 luglio 2025. In tale contesto, non poteva dirsi integrato il presupposto dell’inadempimento dell’amministrazione, requisito indispensabile per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza. L’iniziativa è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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