Accertamento del silenzio inesprimibile per la pendenza di una nuova attività istruttoria (TAR Campania n. 5006 del 18.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio sull’obbligo di provvedere ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., l’Amministrazione può richiedere un rinvio dell’udienza di trattazione, motivandolo con la necessità di svolgere accertamenti tecnici preliminari alla definizione del procedimento. Il giudice amministrativo valuta la richiesta e, laddove la ritenga funzionale alla corretta delibazione della controversia e all’adozione di una decisione consapevole, può disporre il differimento della camera di consiglio, assegnando un nuovo termine per la trattazione del ricorso. La concessione del rinvio non incide sulla natura del giudizio, che rimane volto a verificare la sussistenza dell’obbligo di provvedere e l’eventuale illegittimità del silenzio serbato.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un’area, avevano adito il TAR Campania per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza con cui avevano chiesto al Comune di Massa Lubrense l’adozione del provvedimento finale di ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Tale istanza era funzionale all’esecuzione di una precedente sentenza del medesimo Tribunale, che aveva già statuito sull’obbligo dell’Amministrazione di intervenire. Con il ricorso, i ricorrenti chiedevano altresì l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere con atto espresso e motivato, con richiesta sin d’ora di nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il Comune di Massa Lubrense aveva depositato un’istanza di rinvio, motivata dall’esigenza di effettuare accertamenti tecnici. In udienza, le altre parti costituite avevano aderito alla richiesta dell’Amministrazione.

Il Tribunale ha valutato l’opportunità di concedere il rinvio, ritenendo che la piena cognizione della vicenda potesse trarre giovamento dall’espletamento degli approfondimenti tecnici preannunciati dall’Amministrazione. In questa prospettiva, il rinvio è stato considerato uno strumento processuale idoneo a consentire una decisione più consapevole, evitando che l’eventuale accoglimento del ricorso avvenisse senza una compiuta istruttoria sul punto controverso.

L’ordinanza non entra nel merito della fondatezza del ricorso, limitandosi a disporre il differimento della trattazione alla camera di consiglio del 10 dicembre 2026. Il provvedimento assume rilievo in quanto mostra come, anche nel giudizio avverso il silenzio, il giudice possa modulare i tempi processuali per consentire all’Amministrazione di completare l’istruttoria, sempre che la richiesta sia sorretta da un’adeguata motivazione e non si risolva in un mero espediente dilatorio. La decisione, pertanto, non è riconducibile a un’ipotesi di improcedibilità o di sopravvenuta carenza di interesse, ma a una semplice regolazione temporale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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