Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Calabria n. 758 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in materia di pubblico impiego contrattualizzato, quando l’amministrazione non ha provveduto all’adempimento. L’accertamento dell’inottemperanza presuppone la rituale notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Verificata la perdurante inerzia, il tribunale ordina l’esecuzione integrale mediante la messa a disposizione della somma dovuta, assegna il termine di sessanta giorni e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il Tribunale di Palmi, sez. Lavoro, con sentenza n. 174 del 13.02.2024, aveva accertato il diritto della parte ricorrente, docente, a usufruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo di 500,00 euro per ciascun anno scolastico documentato, a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con destinazione vincolata.

Non essendo stata data esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ritualmente notificato e depositato. Il Ministero, unitamente all’Ufficio Scolastico Regionale Calabria e all’Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, si è costituito resistendo con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il titolo azionato risulta passato in giudicato e notificato ritualmente, con conseguente decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento stabilito dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.

Superato tale termine, la documentazione versata in atti e le difese svolte comprovano che l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. Il thema decidendum si concentra dunque sulla verifica dell’inottemperanza e sull’individuazione degli strumenti di coazione all’adempimento.

Il ricorso è pertanto accolto. Il tribunale ordina all’amministrazione, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza mediante la messa a disposizione della somma dovuta entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza stessa.

Per il caso di inutile decorso del termine, il collegio nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, su istanza della parte attestante il perdurante inadempimento, provvederà entro i successivi sessanta giorni a tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, trasmettendo poi relazione sugli adempimenti realizzati.

Il tribunale delega infine il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine. Le spese di lite, liquidate in 500,00 euro oltre accessori, sono poste a carico del Ministero resistente e distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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