Ottemperanza dichiarata improcedibile per sopravvenuto provvedimento favorevole (TAR Campania n. 5004 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza volto a conseguire l’esecuzione di una sentenza che ha annullato una nota comunale e imposto all’amministrazione di provvedere sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, nel termine fissato dalla pronuncia, adotta il provvedimento conclusivo richiesto. La definizione del procedimento in senso satisfattivo dell’interesse del ricorrente determina il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso per ottemperanza, con conseguente declaratoria di improcedibilità e compensazione delle spese tra tutte le parti.
Il Fatto
Parte ricorrente agiva per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, con cui era stata annullata una nota con cui il Comune non aveva definito l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dalla controinteressata. La pronuncia aveva contestualmente dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza entro il termine di sessanta giorni. Nel corso del giudizio, il Comune depositava memoria con cui rappresentava di aver dato piena esecuzione alla sentenza, adottando il provvedimento conclusivo di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’amministrazione, in ottemperanza alla sentenza, ha adottato il provvedimento richiesto sull’istanza di compatibilità paesaggistica, definendo conseguentemente il procedimento. Tale circostanza è stata riconosciuta anche dalla controinteressata, che ha eccepito l’improcedibilità o la cessazione della materia del contendere.
Anche la parte ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Tribunale, accogliendo tale richiesta, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, posto che l’adozione del provvedimento satisfattivo fa venir meno ogni interesse alla definizione nel merito della controversia.
La pronuncia valorizza il principio per cui l’ottemperanza non può essere coltivata quando l’amministrazione ha già provveduto a dare esecuzione al giudicato, adottando l’atto dovuto. La sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo del procedimento rende inutile ogni ulteriore attività processuale.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione tra tutte le parti, in considerazione della peculiarità e complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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