Rinvio per accertamenti tecnici nel giudizio sul silenzio in materia di ripristino (TAR Campania n. 5005 del 18.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di rinvio della trattazione del giudizio avverso il silenzio, fondata sulla necessità di accertamenti tecnici, può essere accolta dal giudice amministrativo quando ne ravvisi l’opportunità, anche su richiesta dell’amministrazione resistente. Il rinvio non presuppone la definizione del merito della controversia, ma risponde all’esigenza di garantire un completo e approfondito esame degli elementi istruttori acquisiti al fascicolo processuale.

Il Fatto

I ricorrenti avevano adito il TAR Campania, sede di Napoli, per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza con cui avevano chiesto al Comune di Massa Lubrense l’adozione del provvedimento finale di ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, in esecuzione della sentenza della Sez. VII n. 1050/2025.

I ricorrenti avevano altresì chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere con atto espresso e motivato, oltre alla nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Nel giudizio si erano costituiti il Comune di Massa Lubrense e i controinteressati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il Comune di Massa Lubrense, in data 08.06.2026, aveva depositato un’istanza di rinvio della trattazione per accertamenti tecnici, alla quale le altre parti avevano aderito in udienza.

Il Tribunale ha ritenuto opportuno concedere il rinvio richiesto, non ravvisando ragioni ostative alla dilazione. La decisione si fonda sulla valutazione discrezionale del giudice circa le esigenze istruttorie della causa e la necessità di consentire all’amministrazione di completare gli approfondimenti tecnici richiesti dalla complessità della vicenda.

Conseguentemente, il TAR ha disposto il rinvio della trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 10 dicembre 2026. La pronuncia ha natura meramente ordinatoria e non incide sul merito della controversia riguardante il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di ripristino.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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