Sospensione dell’orario di chiusura imposto ai distributori automatici H24 (TAR Lombardia n. 920 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali, prevista dall’art. 31 del decreto legge n. 201/2011, non preclude al Comune il potere di inibire l’attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica. Tale potere, di natura discrezionale, è sindacabile dal giudice amministrativo non solo per palese illogicità, ma anche per irragionevolezza e per mancanza di proporzionalità. L’atto amministrativo non può imporre restrizioni in misura superiore a quella strettamente necessaria per conseguire lo scopo prefissato, dovendo l’amministrazione scegliere, tra più opzioni, quella meno restrittiva per la libertà di iniziativa economica.
Il Fatto
La società ricorrente, che gestisce punti vendita costituiti essenzialmente da distributori automatici H24 di bevande analcoliche e alimenti, provvisti di videosorveglianza, ha impugnato le ordinanze sindacali con cui il Comune di Cinisello Balsamo aveva regolamentato gli orari di apertura degli esercizi di vicinato nelle aree sottoposte a maggior tutela, imponendo la chiusura alle ore 20:00 anche per i propri esercizi. La ricorrente ha contestato anche l’art. 12-bis del Regolamento di Polizia Urbana, nella parte in cui consente ordinanze sindacali di durata superiore ai trenta giorni previsti dall’art. 50, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 267/2000.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il regime di liberalizzazione degli orari di cui all’art. 31 del decreto legge n. 201/2011 non preclude al Comune l’esercizio del potere di inibizione per esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, richiamando Cons. Stato n. 3271 del 2014 e la giurisprudenza successiva. Ha poi precisato che tale potere, avendo natura discrezionale, può essere sindacato dal giudice amministrativo oltre che per illogicità anche per irragionevolezza e per mancanza di proporzionalità, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 2496 del 2024.
Applicando questi principi al caso concreto, il Collegio ha ritenuto che, a un primo sommario esame tipico della fase cautelare, le ordinanze gravate prospettino profili di violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nella fissazione dell’orario di chiusura alle ore 20:00 per gli esercizi della ricorrente. La scelta appare, in particolare, non ragionevole né proporzionata, poiché impone ai distributori automatici H24 di bevande analcoliche e alimenti, dotati di videosorveglianza, il medesimo trattamento giuridico riservato agli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di bevande alcoliche, nonostante la diversa incidenza concreta sulle esigenze di tutela della sicurezza pubblica, della quiete e del decoro urbano.
In assenza di una predeterminazione nell’art. 12-bis del Regolamento di Polizia Urbana dell’orario massimo di autorizzazione, il Tribunale ha ritenuto proporzionata e satisfattiva la fissazione dell’orario di chiusura alle ore 22:00, in analogia con il precedente della stessa Sezione n. 2702 del 2026.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia dell’Ordinanza Sindacale n. 21 del 2026 nella parte in cui fissa l’orario di chiusura per le 20:00, anziché per le 22:00, e ha fissato l’udienza pubblica di merito per il 15.12.2026, compensando le spese di lite.
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Nota della Redazione
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