Difetto di esecuzione dell’ordine di riesame e reiterazione con nomina del Commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 167 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare amministrativo, qualora l’Amministrazione non ottemperi a un ordine giurisdizionale di riesame di un provvedimento impugnato, il giudice può reiterare l’ordine assegnando un ulteriore termine perentorio e preannunciando, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. L’obbligo di riesame sorge in capo all’Amministrazione a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare, che non si esaurisce nella mera sospensione dell’efficacia dell’atto, ma impone una rivalutazione sostanziale e motivata della questione controversa, da compiersi nel termine fissato dal giudice.

Il Fatto

Il ricorrente, lavoratore straniero, impugnava dinanzi al TAR Emilia-Romagna, sezione di Parma, il provvedimento con cui lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Piacenza aveva disposto la revoca del nulla osta al lavoro rilasciato in suo favore nel 2024.

Con ordinanza cautelare del 30 aprile 2026, il Tribunale aveva accolto l’istanza, ritenendo che la revoca non fornisse adeguata motivazione in ordine alla insufficienza del volume d’affari della società datrice di lavoro. Era stato pertanto disposto il riesame della questione da parte dell’Amministrazione, con assegnazione del termine di 45 giorni per l’adozione di un nuovo provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR rileva che l’Amministrazione non ha dato esecuzione all’ordinanza cautelare, non avendo provveduto al riesame del provvedimento di revoca nel termine assegnato. L’assenza di iniziativa da parte della Prefettura di Piacenza configura un inadempimento rispetto all’ordine giurisdizionale.

La Sezione ritiene pertanto di dover reiterare l’ordine di riesame, assegnando un nuovo termine di 20 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della nuova ordinanza. L’ordine è accompagnato dall’espresso avvertimento che, in caso di ulteriore inerzia, si procederà alla nomina di un Commissario ad acta, quale rimedio volto a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.

Il Collegio dispone quindi il rinvio della fase cautelare alla camera di consiglio del 21 luglio 2026, per verificare il puntuale adempimento dell’ordine.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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