Revoca rating di legalità: l’obbligo di comunicazione non copre la bancarotta ex art. 322 c.c.i.i. (TAR Lazio n. 11046 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rating di legalità, l’obbligo di comunicazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di misure cautelari personali o patrimoniali, ex art. 7 del. Agcm n. 28361/2020, sussiste solo con riferimento ai reati espressamente elencati dall’art. 2, comma 2, lett. b), della medesima delibera, non essendo ammessa un’interpretazione estensiva della normativa secondaria. Ne consegue che, ove la misura cautelare sia applicata per il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 322 d.lgs. n. 14/2019 (c.c.i.i.), fattispecie non menzionata dal regolamento ratione temporis vigente, non può essere disposta la revoca del rating per omessa comunicazione. L’errore sulla disciplina applicabile, commesso dal privato che abbia fatto affidamento su una versione abrogata del regolamento, costituisce errore sul precetto e non scusa.
Il Fatto
La società ricorrente, assegnataria del rating di legalità nel 2022, vedeva applicata, il 29 luglio 2025, una misura cautelare reale — il sequestro preventivo delle quote societarie — nei confronti del proprio presidente e socio di maggioranza, per il delitto di bancarotta fraudolenta societaria di cui all’art. 322 c.c.i.i. Non avendo l’impresa comunicato alcunché all’Autorità, quest’ultima avviava il procedimento di revoca del rating, conclusosi con il provvedimento del 26 novembre 2025, impugnato unitamente al regolamento che disciplina l’istituto.
La Motivazione della Corte
Il TAR, preliminarmente, ha respinto il ricorso introduttivo: la mancata comunicazione della misura cautelare costituisce violazione degli obblighi informativi previsti dall’art. 7, comma 2, della del. Agcm n. 28361/2020, che determina la revoca del rating. Tale obbligo sussiste a prescindere dalla successiva revoca della misura da parte dell’autorità giudiziaria penale e non può essere eluso invocando l’errore sul precetto, poiché la società aveva fatto riferimento a una versione abrogata del regolamento, senza verificare la disciplina vigente pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Con riferimento ai motivi aggiunti, la questione decisiva attiene all’individuazione del perimetro applicativo dell’obbligo di comunicazione. L’art. 2, comma 2, lett. b) della del. n. 28361/2020, ratione temporis vigente, elenca i reati ostativi all’attribuzione del rating, menzionando le misure cautelari adottate “per il reato di cui all’art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”, ossia la bancarotta fraudolenta nella disciplina della legge fallimentare, senza alcun riferimento all’art. 322 c.c.i.i.
Il Collegio evidenzia come i due delitti, pur coprendo condotte illecite analoghe, si distinguano per una condizione obiettiva di punibilità (art. 44 c.p.), rappresentata nell’un caso dalla sentenza di fallimento e nell’altro dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale. Non essendo sovrapponibili le fattispecie, non è possibile procedere ad un’interpretazione estensiva del previgente regolamento tale da includere la “nuova” fattispecie di cui all’art. 322 c.c.i.i., a maggior ragione considerando che il nuovo regolamento (del. n. 31812/2026) ha espressamente ampliato l’elenco dei reati, menzionando puntualmente sia l’art. 216 l. fall. sia gli artt. 322 e ss. c.c.i.i.
Da ciò consegue l’insussistenza, in capo all’impresa, dell’obbligo di comunicare la misura cautelare per il reato di cui all’art. 322 c.c.i.i., sino all’entrata in vigore del nuovo regolamento (16 marzo 2026). Il provvedimento di revoca, fondato unicamente sull’omessa comunicazione di tale evenienza, è pertanto illegittimo e viene annullato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.