Cessazione della leva per mancanza disciplinare e necessità di istruttoria in fase cautelare (TAR Emilia-Romagna sez. staccata di Parma n. 166 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, il giudice amministrativo, quando la decisione non possa essere assunta allo stato degli atti, dispone un incombente istruttorio nei confronti dell’Amministrazione resistente, richiedendo una relazione sui fatti di causa corredata dalla relativa documentazione. In tal caso fissa la prosecuzione della fase cautelare in una successiva camera di consiglio, differendo ogni determinazione sulla sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. L’ordinanza che dispone l’istruttoria non si pronuncia nel merito della domanda cautelare e non decide sulla sussistenza del periculum in mora o del fumus boni iuris.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Generale ha disposto la cessazione della leva per grave mancanza disciplinare, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. A sostegno del ricorso, la parte ha dedotto vizi di legittimità del provvedimento impugnato, contestando la correttezza e la proporzionalità della sanzione espulsiva.

L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio per resistere alla domanda cautelare. Nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza incidentale, la questione non è apparsa matura per la decisione, rendendosi necessario acquisire elementi istruttori sui fatti che hanno condotto all’adozione del provvedimento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto che, ai fini del decidere sulla domanda cautelare, si rendesse necessario richiedere all’Amministrazione resistente una relazione sui fatti di causa, corredata dalla relativa documentazione, in grado di fornire al Collegio gli elementi conoscitivi indispensabili per valutare la fondatezza delle censure dedotte e la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare.

L’incombente istruttorio è stato disposto ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.; la relazione è stata ordinata entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con trasmissione diretta anche all’indirizzo PEC del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Il Collegio ha quindi fissato la prosecuzione della fase cautelare in una successiva camera di consiglio, per consentire all’Amministrazione di depositare la relazione e la documentazione richiesta e alle parti di interloquire.

Con la medesima ordinanza, il Tribunale ha disposto, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679, l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare la parte ricorrente, trattandosi di provvedimento concernente vicende disciplinari relative all’impiego presso un’Arma militare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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