Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo estero: obbligo dell’Amministrazione di provvedere entro i termini (TAR Lazio n. 13407 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, seguita dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento senza che l’Amministrazione abbia provveduto, integra la fattispecie del silenzio inadempimento. L’obbligo di provvedere sussiste indipendentemente dall’esito del procedimento, essendo sufficiente la domanda e l’inutile decorso del termine. In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il termine complessivo per provvedere è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, che recepisce la direttiva 2005/36/CE.
Il Fatto
Una docente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 15 gennaio 2025, un’istanza per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, necessario per l’insegnamento nella classe di concorso ADSS (spec. sostegno scuole di II grado). L’Amministrazione non ha concluso il procedimento entro i termini previsti, impedendo alla ricorrente l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. La ricorrente ha quindi impugnato il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione, chiedendo al Tribunale di accertarne l’illegittimità e di condannare l’Amministrazione a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’obbligo di provvedere: la presentazione dell’istanza formale e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento. In particolare, il Collegio ha richiamato il termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990 e il termine specifico previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa. Il termine complessivo può arrivare a quattro mesi, come previsto dal comma 2 dell’articolo, in caso di richiesta di integrazioni documentali.
Nel caso di specie, il Ministero è rimasto inerte e non ha mai richiesto integrazioni, perfezionandosi così l’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento. Il Tribunale ha pertanto ordinato all’Amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza, che dovrà concludere il procedimento entro i successivi 90 giorni. Sia l’Amministrazione sia il commissario sono tenuti a conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze Preindl, Vlassopoulou, Morgenbesser e Brouillard) e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 18-22 del 2022). Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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