Cessazione della materia del contendere per ottemperanza al giudicato successiva al ricorso (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 302 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio. L’accertamento dell’avvenuta ottemperanza comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, comprensiva degli accessori di legge e del rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza favorevole, successivamente passata in giudicato per mancata impugnazione da parte dell’Amministrazione. Avendo l’Amministrazione scolastica omesso di dare esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire l’esecuzione del giudicato.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha tuttavia provveduto a dare esecuzione alla sentenza, ottemperando agli obblighi derivanti dal giudicato, sebbene solo in un momento successivo alla proposizione del ricorso introduttivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, dalla documentazione versata in atti, risultava che l’Amministrazione aveva nel frattempo ottemperato al giudicato, sia pure dopo la proposizione della domanda giudiziale. Tale circostanza ha indotto il Tribunale a ritenere venuta meno la materia del contendere, non essendo più configurabile alcun interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio finalizzato all’esecuzione coattiva della pronuncia.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere non ha tuttavia escluso la regolamentazione delle spese processuali, che il Collegio ha posto a carico dell’Amministrazione soccombente in quanto la necessità di agire in giudizio era derivata dalla sua inerzia nell’esecuzione del giudicato. Sul punto, il Tribunale ha richiamato il principio per cui, nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione spontanea della sentenza non incide sul diritto della parte vittoriosa alla rifusione delle spese processuali, trovando applicazione il criterio della soccombenza virtuale.
La condanna alle spese è stata liquidata in misura di € 1.000,00, oltre accessori dovuti ex lege, con l’ulteriore obbligo per l’Amministrazione di rimborsare il contributo unificato versato dalla ricorrente per l’iscrizione a ruolo della causa. Il Tribunale ha altresì disposto la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, che ne aveva fatto espressa dichiarazione di antistatariato.
La decisione si fonda sull’applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che disciplina l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, venga meno la necessità di provvedere in quanto l’Amministrazione ha già conformato la propria condotta al decisum del giudice.
Nota della Redazione
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