Fiscalizzazione dell’abuso edilizio tra ordine di demolizione e art. 31 (TAR Campania n. 4934 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive adottato ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001 non richiede una specifica motivazione oltre l’individuazione delle opere realizzate sine titulo e l’indicazione delle norme violate, trattandosi di provvedimento vincolato. La valutazione circa l’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva (c.d. fiscalizzazione dell’abuso) costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva all’ingiunzione a demolire, e la sua omissione non integra un vizio dell’ordine di demolizione. Nell’ipotesi di cui all’art. 33 cit., l’Amministrazione può individuare un termine “congruo” per l’adempimento, diversamente dal termine di 90 giorni previsto dall’art. 31 del medesimo d.P.R. per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile sito nel centro storico di Napoli impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva intimato la demolizione di un insieme di manufatti realizzati in ampliamento e sopraelevazione dell’unità immobiliare, con ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente deduceva che gli interventi sarebbero stati legittimati da una licenza edilizia del 1967, che autorizzava la realizzazione di nuovi vani sulla terrazza di pertinenza e la trasformazione del sottotetto in abitazione, e lamentava l’omessa valutazione dei presupposti per la fiscalizzazione dell’abuso, la violazione dell’art. 9-bis d.P.R. 380/2001 e l’illegittimità del termine di 60 giorni assegnato per la demolizione.

Il Tribunale, con ordinanza cautelare, aveva accolto la domanda di sospensione limitatamente agli effetti demolitori del provvedimento. All’esito del giudizio di merito, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il primo motivo di ricorso, relativo alla carenza di istruttoria e motivazione, rilevando che il ricorrente non aveva fornito prova della riconducibilità dei manufatti contestati alla consistenza originaria dell’immobile o alla licenza edilizia del 1967. Tale titolo, genericamente prodotto, non consentiva di ritenere assentita l’attuale conformazione dei luoghi, anche in considerazione della perizia di parte che indicava come solo “in parte” presenti gli ampliamenti autorizzati. La documentazione fotografica lasciava invece emergere una trasformazione progressiva e graduale, sine titulo, successiva al rilascio dell’ultimo titolo autorizzatorio.

Per le medesime ragioni è stato respinto il motivo fondato sulla violazione dell’art. 9-bis d.P.R. 380/2001, non essendo stata dimostrata la corrispondenza dello stato attuale con la consistenza legittimamente assentita.

Quanto alla dedotta omessa valutazione della fiscalizzazione dell’abuso, il Tribunale ha richiamato il principio per cui la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva all’ingiunzione a demolire: la mancata valutazione non può configurare un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, un profilo riguardante la successiva fase di accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento (cfr. Cons. Giust. Amm. Sicilia n. 367 del 2026).

Il Tribunale ha altresì ritenuto infondata la censura relativa al termine di 60 giorni assegnato per la demolizione: l’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, espressamente richiamato dal Comune, consente all’Amministrazione di individuare un termine “congruo” per l’intimazione a demolire, diversamente dall’art. 31 del medesimo testo normativo, che prevede il termine di 90 giorni. Infine, è stata esclusa la carenza motivazionale, trattandosi di provvedimento vincolato che non richiede una specifica e ulteriore motivazione oltre l’individuazione delle opere abusive e delle norme violate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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