Cessata materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per adempimento tardivo dell’Amministrazione (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 301 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. Tale esito non esclude la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, atteso che l’adempimento tardivo ha reso necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale per ottenere l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che ha ottemperato solo dopo l’instaurazione del giudizio, fonda la condanna al pagamento delle spese, oltre al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, risultata vittoriosa nel giudizio definito dal Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, con sentenza pubblicata in data 21.06.2023, agiva davanti al TAR per l’esecuzione del giudicato, non avendo l’Amministrazione provveduto a dare esecuzione alla pronuncia. Il ricorso per ottemperanza veniva notificato in forma esecutiva in data 06.02.2025 e proposto nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Nelle more del giudizio, l’Amministrazione provvedeva a dare esecuzione alla sentenza, adempiendo al proprio obbligo. Il difensore della ricorrente dichiarava, pertanto, la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, attesa la tardività dell’esecuzione, intervenuta solo dopo la proposizione della domanda giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione del difensore della ricorrente circa l’avvenuto adempimento dell’Amministrazione, verificato anche sulla base della documentazione versata in atti. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
La pronuncia non ha tuttavia escluso la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite. Il Collegio ha rilevato che l’esecuzione del giudicato era avvenuta dopo la proposizione della domanda giudiziale, circostanza acclarata dalla documentazione in atti. L’adempimento tardivo ha reso necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale, configurandosi pertanto una situazione di soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che giustifica l’integrale rifusione delle spese in favore della parte ricorrente.
Le spese sono state liquidate in misura forfettaria di €.1000,00, oltre accessori dovuti ex lege, con condanna altresì al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa. Il Collegio ha disposto la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, e ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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