Cessazione della materia del contendere per ottemperanza al giudicato con condanna alle spese (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 303 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, resa all’esito dell’esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, non preclude la condanna di quest’ultima alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, quando l’ottemperanza sia intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, ancorché la controversia si sia conclusa senza una pronuncia di merito, giustifica la condanna al pagamento delle spese, comprensive degli accessori dovuti ex lege e del rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro di Gorizia una sentenza favorevole, passata in giudicato, all’esito della quale l’Amministrazione scolastica era rimasta, tuttavia, inadempiente. A fronte della mancata esecuzione del provvedimento giurisdizionale, la ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., al fine di ottenere l’integrale esecuzione del giudicato da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale del 17 giugno 2026, il difensore della ricorrente ha dichiarato che la materia del contendere era cessata, avendo l’Amministrazione ottemperato al giudicato. La documentazione versata in atti ha confermato che l’esecuzione è avvenuta solo dopo la proposizione del ricorso per l’ottemperanza. Su tale premessa, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che espressamente attribuisce al giudice il potere di provvedere sulle spese anche in caso di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese processuali, il TAR ha accolto la richiesta della ricorrente, condannando l’Amministrazione alla rifusione delle spese in misura di € 1000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. La pronuncia si fonda sul principio per cui, nel giudizio di ottemperanza, la condotta satisfattiva dell’Amministrazione successiva alla proposizione del ricorso non fa venire meno l’onere di sopportare le spese del giudizio, in quanto la domanda giudiziale è risultata necessaria per ottenere l’esecuzione del giudicato.
Il Collegio ha altresì disposto la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., richiamato nel processo amministrativo. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, con l’ordine di esecuzione rivolto all’Amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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