Sospensione del divieto di esecuzione lavori e ordine di demolizione: il riesame delle istanze di sanatoria impedisce la demolizione (TAR Puglia n. 235 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Fino all’esito delle istanze di riesame e delle S.C.I.A. in sanatoria presentate per superare le difformità edilizie riscontrate, il Comune non può porre in esecuzione alcun provvedimento finale di demolizione. In tale fase di riesame, l’Amministrazione è tenuta a garantire la partecipazione procedimentale ai sensi degli artt. 7, 8, 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, nonché la collaborazione tra le parti ex art. 1, comma 2-bis, della medesima legge. I lavori e le attività consentibili sono soltanto quelli che saranno autorizzati all’esito del procedimento di riesame, previa partecipazione dell’interessato e valutazione delle osservazioni presentate.

Il Fatto

Una società aveva impugnato il provvedimento con cui il dirigente dell’area tecnica del Comune di Monopoli aveva ingiunto di non effettuare le opere relative a una pratica edilizia SUAP, concernente l’inizio dei lavori stagionali per l’estate 2026. Con motivi aggiunti, la ricorrente aveva altresì impugnato la successiva ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, adottata per opere realizzate in assenza o difformità rispetto ai titoli rilasciati.

La società aveva presentato istanze di riesame e S.C.I.A. in sanatoria, volte a superare le criticità riscontrate dall’Amministrazione, ed eccepiva la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, era stato proposto avverso gli atti presupposti e conseguenziali, incluso il parere della Soprintendenza recepito nell’autorizzazione paesaggistica.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che i lavori in questione inerivano a una porzione di terreno in proprietà alla società ricorrente. Sulle difformità riscontrate dal Comune, oggetto dell’ordine di demolizione impugnato, pendevano istanze di riesame e S.C.I.A. in sanatoria, presentate proprio per superare i fattori di criticità evidenziati dall’Amministrazione.

Da tale circostanza il Collegio ha fatto discendere un duplice corollario. In primo luogo, fino all’esito delle richieste di sanatoria, il Comune non poteva porre in esecuzione alcun provvedimento finale di demolizione: la pendenza del procedimento di riesame determina, infatti, una sorta di effetto sospensivo dell’esecuzione degli ordini demolitori, che potranno trovare attuazione solo all’esito negativo del riesame. In secondo luogo, nella predetta fase di riesame, l’Amministrazione era tenuta a garantire la partecipazione procedimentale dell’interessato, anche al fine di superare la censura concernente il mancato inoltro dell’avviso di avvio del procedimento.

Quanto al fumus boni iuris, il Tribunale ha ritenuto che i lavori e le attività consentibili fossero soltanto quelli che sarebbero stati autorizzati all’esito del procedimento di riesame, previa la dovuta partecipazione procedimentale e la collaborazione tra le parti. Tale conclusione implica che, allo stato, non vi sia alcun pericolo di danno grave ed irreparabile tale da giustificare l’accoglimento dell’istanza cautelare: la ricorrente, infatti, non subirebbe un pregiudizio urgente e irreversibile dall’esecuzione del provvedimento impugnato, atteso che la sua posizione giuridica risulta comunque protetta dalla pendenza del procedimento di sanatoria.

La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare in ragione della natura e della peculiarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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