Servitù di passaggio e sicurezza dello stabilimento: sospensione cautelare con obbligo di apertura nelle ore diurne (TAR Lazio n. 232 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il Tribunale Amministrativo può modulare gli effetti della sospensione di un provvedimento che ordina il ripristino di una servitù di passaggio, bilanciando l’interesse pubblico al libero accesso al demanio marittimo con il pericolo per la sicurezza dello stabilimento balneare e delle sue strutture. L’adozione di misure cautelari atipiche, che impongano alla parte ricorrente un comportamento attivo, come l’obbligo di mantenere il varco aperto in determinate fasce orarie, consente di tutelare entrambe le esigenze, senza che ciò pregiudichi la decisione di merito.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di uno stabilimento balneare, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune le intimava di provvedere, entro venti giorni, al ripristino del libero accesso alla servitù n. 3, mediante la rimozione del cancello posto alla sua chiusura, per consentire il passaggio al pubblico Demanio Marittimo. Il provvedimento faceva derivare l’obbligo da una servitù di passaggio risultante da un verbale del 1959 e dalle previsioni del Piano di Utilizzazione degli Arenili, avvertendo che, in mancanza, l’Amministrazione avrebbe proceduto alla rimozione coattiva delle opere.

La Motivazione della Corte

Il TAR, pur non entrando nel merito del fumus boni juris, ha ritenuto sussistente il requisito del pericolum in mora. Il Collegio ha evidenziato come la rimozione immediata del cancello, come imposto dall’ordinanza, avrebbe esposto a un concreto pericolo la sicurezza dello stabilimento, delle sue strutture e delle attrezzature.

La Corte ha quindi valorizzato la possibilità di adottare una misura cautelare che contemperasse le contrapposte esigenze. Da un lato, l’interesse pubblico alla fruizione della spiaggia e all’accesso al demanio, dall’altro, la necessità di prevenire danni alla proprietà della ricorrente. La soluzione individuata è stata quella di sospendere l’efficacia dell’ordinanza impugnata, ma di subordinare tale sospensione all’obbligo per la società di mantenere il cancello aperto dalle ore 7 alle ore 21.

In tal modo, il Tribunale ha garantito la continuità del passaggio pubblico durante le ore diurne, ma ha preservato la possibilità di chiusura nelle ore notturne, riducendo il rischio di accessi incontrollati e danni allo stabilimento. Il pagamento delle spese della fase cautelare è stato compensato, considerata la natura della controversia. La trattazione di merito del ricorso è stata fissata per l’udienza pubblica del 25 novembre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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