Divieto di cumulo del superbonus con contributi regionali a fondo perduto (TAR Basilicata n. 158 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di un contributo pubblico a fondo perduto vanta una posizione di interesse legittimo rispetto ai provvedimenti di autotutela dell’Amministrazione concedente, quale l’annullamento d’ufficio della concessione per mancato possesso dei requisiti; la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il divieto di cumulo tra il superbonus di cui all’art. 119 D.L. n. 34/2020 e altri incentivi pubblici, sanzionato dal comma 7 della stessa disposizione, ha carattere generalizzato e non ammette deroghe per le spese rimaste effettivamente a carico del contribuente. Ne consegue che l’Amministrazione può legittimamente dichiarare la decadenza dal contributo regionale qualora il beneficiario abbia fruito, per i medesimi costi ammissibili, della detrazione del superbonus, essendo il provvedimento di annullamento sorretto da un autonomo motivo idoneo a sostenerne la validità.
Il Fatto
La Regione Basilicata, con Del. G.R. n. 47 del 16.9.2022, ha indetto una procedura per l’erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati all’efficienza energetica degli impianti produttivi. La Cooperativa Sociale Residenza San Francesco, risultata in posizione utile in graduatoria, ha ottenuto il contributo con Deliberazione n. 155 del 22.3.2024 per un importo di € 50.970,37, relativo all’installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo e di una pompa di calore. A seguito di verifiche, l’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata S.p.A., quale soggetto gestore, ha avviato il procedimento di decadenza, rilevando la fruizione del superbonus di cui agli artt. 119 e 121 D.L. n. 34/2020 per le medesime spese oggetto del contributo e la non cumulabilità delle due agevolazioni. Con Deliberazione n. 214 del 20.6.2025 è stata dichiarata la decadenza dal beneficio e disposto lo svincolo della somma. La cooperativa ha impugnato il provvedimento, deducendo vizi procedimentali, errore sui presupposti e violazione dei principi dell’autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo cui, nella fase successiva alla concessione del contributo, la posizione del privato si configura come interesse legittimo in relazione ai provvedimenti di autotutela, quale l’annullamento d’ufficio per carenza originaria dei requisiti. Nella specie, l’atto impugnato è stato qualificato come annullamento ex art. 21 nonies L. n. 241/1990 della precedente concessione.
Nel merito, il Collegio ha esaminato prioritariamente il motivo relativo al divieto di cumulo, ritenendolo assorbente rispetto alle altre censure. Ha evidenziato che l’art. 119, comma 7, D.L. n. 34/2020 stabilisce che la detrazione del superbonus “non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale”. Trattandosi di un divieto di tipo generalizzato, la Corte ha escluso la tesi della ricorrente secondo cui il cumulo sarebbe ammesso limitatamente alle spese rimaste a carico del contribuente.
Il Tribunale ha, altresì, distinto il superbonus dal credito d’imposta 4.0, per il quale l’art. 7 quater, comma 3, D.L. n. 243/2016 prevede espressamente la cumulabilità con altri aiuti di Stato, e ha precisato che la deroga al divieto di cumulo, contenuta nella Del. G.R. n. 16 del 15.1.2025, riguarda esclusivamente quest’ultima misura.
Quanto al dedotto termine di decadenza per l’esercizio dell’autotutela, il Collegio ha rilevato che l’annullamento è stato adottato nel rispetto del termine di 12 mesi previsto dall’art. 21 nonies L. n. 241/1990 ratione temporis applicabile, essendo la riduzione a 6 mesi introdotta dall’art. 1 L. n. 182/2025 non retroattiva. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese di lite per eccezionali motivi.
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