Atto interlocutorio non impugnabile e permesso di soggiorno per attesa occupazione (TAR Toscana n. 281 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è impugnabile innanzi al giudice amministrativo la comunicazione a mezzo PEC con cui la Questura, in riscontro a un’istanza di permesso di soggiorno, chiede all’interessato di integrare la documentazione e assume toni meramente interlocutori: difetta dei caratteri del provvedimento amministrativo, non è definitiva né lesiva e il ricorso avverso di essa è inammissibile. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, presuppone che un rapporto di lavoro si sia effettivamente instaurato e sia poi cessato. La possibilità, ammessa dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 3836 del 20.08.2007, di ottenere il titolo in caso di mancata formalizzazione dell’assunzione per causa non imputabile allo straniero presuppone l’esito positivo delle procedure che legittimano l’ingresso e richiede la dichiarazione del responsabile dello Sportello Unico dell’Immigrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, è entrato in Italia con visto per lavoro subordinato rilasciato sulla base di un nulla osta emesso dalla Prefettura. Il nulla osta è stato poi revocato per la mancata produzione, da parte del datore di lavoro, dell’asseverazione e della documentazione del professionista. Il contratto di lavoro non è stato sottoscritto.

Il lavoratore ha inviato via PEC un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La Questura ha riscontrato chiedendo, se in possesso, la documentazione necessaria a valutare i presupposti del titolo. Avverso tale comunicazione il ricorrente ha proposto ricorso, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. L’istanza cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la natura dell’atto impugnato. La comunicazione PEC non presenta i caratteri tipici del provvedimento amministrativo e assume carattere interlocutorio, poiché si limita a chiedere l’invio della documentazione necessaria per esaminare la richiesta. Essa non è riconducibile a organo legittimato a esprimere la volontà dell’Amministrazione.

Richiamando un proprio precedente (TAR Toscana, Sez. II, n. 715 del 12.06.2020), il Tribunale ribadisce che la mail o la nota priva dei minimi connotati provvedimentali non è idonea a ledere la posizione del ricorrente e non può costituire oggetto di impugnazione. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso.

Nel merito, il Tribunale esamina la pretesa al permesso per attesa occupazione e la ritiene comunque infondata. L’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 disciplina la perdita del posto di lavoro di chi è già titolare di permesso per lavoro subordinato. La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, n. 2403 del 2025; n. 399 del 2025) richiede che un rapporto di lavoro si sia instaurato: il titolo tutela chi ha già lavorato e può reperire una nuova occupazione.

Quanto alla circolare n. 3836 del 20.08.2007, il Collegio ne circoscrive l’ambito: essa presuppone l’esito positivo delle procedure che legittimano l’ingresso e l’esistenza di un datore di lavoro che, sin dall’origine, avesse i requisiti per l’assunzione. Nel caso di specie il nulla osta è stato revocato e non impugnato, e manca la dichiarazione del responsabile dello Sportello Unico dell’Immigrazione richiesta dalla circolare.

Pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità dei fatti e della posizione delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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