Variante urbanistica e affidamento: nessuna tutela senza convenzione (TAR Lombardia n. 4005 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte urbanistiche espresse negli atti di pianificazione hanno natura altamente discrezionale e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di evidenti indici di irrazionalità o di errori nella valutazione dei presupposti. Il privato non vanta alcuna pretesa alla conservazione della precedente capacità edificatoria: l’affidamento qualificato, che impone all’amministrazione una motivazione rafforzata, deriva esclusivamente da convenzioni di lottizzazione, da accordi di diritto privato con il comune o da giudicati di annullamento di dinieghi. La destinazione a verde agricolo ha natura conformativa, non espropriativa, e può essere imposta per esigenze di tutela ambientale, anche ove l’area non sia effettivamente coltivata. Il dirigente resta competente al diniego del permesso di costruire convenzionato, con intervento del consiglio comunale limitato all’approvazione della convenzione.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un’area in territorio comunale, presentava domanda di permesso di costruire convenzionato per realizzare un fabbricato ad uso deposito. Successivamente, venuta a conoscenza dell’avvio di una variante al PGT che avrebbe assegnato all’area destinazione agricola, depositava una SCIA per il medesimo intervento, inibita dal comune con provvedimento del 9 marzo 2023. La società impugnava l’inibitoria e, con motivi aggiunti, la variante al PGT, chiedendo anche la restituzione del contributo versato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato prioritariamente i motivi aggiunti, ritenendo le scelte urbanistiche espressione di amplissima discrezionalità. Ha richiamato il principio per cui il privato non può vantare alcuna pretesa alla conservazione della precedente edificabilità, né l’amministrazione è tenuta a motivare specificamente le scelte sulle singole zone. La motivazione rafforzata è dovuta solo in presenza di affidamento qualificato, derivante da convenzioni o giudicati, o in casi particolari quali l’area interclusa da fondi edificati.
Quanto al consumo di suolo, la Corte ha chiarito che i riferimenti della controdeduzione non vanno intesi in senso tecnico, esprimendo invece l’esigenza di preservare l’area da ulteriori edificazioni. La destinazione a verde agricolo non richiede l’effettiva produzione agricola, potendo rispondere a finalità di tutela ambientale. Ha escluso la disparità di trattamento, non provata la confrontabilità delle situazioni, e la natura espropriativa del vincolo, ritenuto conformativo.
In ordine all’inibitoria della SCIA, il Tribunale ha respinto la censura di incompetenza, rilevando che l’art. 20, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001 attribuisce al dirigente la competenza sul permesso di costruire, anche convenzionato. Ha inoltre escluso la violazione del principio tempus regit actum, dovendosi applicare la disciplina vigente al momento della decisione, ancorché tardiva, con tutela dell’inerzia attraverso il rito del silenzio o il risarcimento.
Infine, in relazione alla domanda di restituzione del contributo, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per avvenuto rimborso, con spese compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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