Esame di Stato, quesiti coerenti col programma e sufficienza della griglia valutativa (TAR Liguria n. 1389 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, la valutazione della Commissione è espressione di ampia discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito, salvo che ricorrano vizi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o violazione dei criteri normativi. Il ricorso che deduca la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati in condizioni analoghe ha l’onere di allegare e provare le circostanze fattuali poste a fondamento del confronto, non essendo sufficiente una deduzione generica. La verbalizzazione e la compilazione della griglia di valutazione ministeriale rendono evidente il percorso logico seguito dalla Commissione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione. Il quesito che rientri nel programma d’esame elaborato dal Consiglio di classe non integra violazione dei criteri di conduzione del colloquio. L’istanza di accesso agli atti, non coltivata in corso di causa e formulata in modo generico ed esplorativo, è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il verbale di scrutinio del Consiglio di classe, il verbale di valutazione della Commissione d’esame e il certificato finale con cui gli è stata attribuita la votazione conclusiva, chiedendo l’annullamento degli atti e, se del caso, la rideterminazione del voto. Nel ricorso ha lamentato la difforme applicazione dei criteri di conversione del credito rispetto a situazioni analoghe, la sottoposizione di quesiti non previsti dal documento del Consiglio di classe e la carenza di motivazione degli atti valutativi. Il Ministero dell’Istruzione si è costituito, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata individuazione della lesione subita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità, giudicandola infondata nel merito. Ha quindi affrontato i tre motivi di impugnazione, tutti respinti.
Quanto al primo motivo, il TAR ha osservato che l’attribuzione del minimo di fascia a fronte della media del ricorrente è stata determinata dall’insufficienza in una materia, come stabilito dalla tabella C allegata all’O.M. n. 53/2021. La dedotta disparità di trattamento è rimasta meramente allegata, priva di indicazione delle circostanze fattuali a sostegno: non è pertanto idonea a evidenziare alcuna illegittimità nell’operato del Consiglio di classe, né a sorreggere la generica istanza ostensiva formulata.
Sul secondo motivo, il Collegio ha verificato che i quesiti di storia e scienze effettivamente sottoposti rientrano nel programma d’esame elaborato dal Consiglio di classe. Ne deriva l’insussistenza della lamentata illegittimità delle domande poste dalla Commissione.
In ordine alla dedotta carenza di motivazione, il TAR ha rilevato che il verbale prodotto dall’Amministrazione e la compilazione della griglia di valutazione ministeriale rendono evidente il percorso logico seguito dalla Commissione nella valutazione di ciascuno studente. La griglia, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è insufficiente sotto tale profilo.
Alla luce dell’infondatezza del ricorso, il Collegio ha rigettato anche l’istanza di accesso, non coltivata in corso di causa e formulata in modo generico ed esplorativo. La documentazione spontaneamente prodotta dall’Amministrazione attesta il regolare svolgimento dell’attività della Commissione e del Consiglio di classe. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
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Nota della Redazione
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