Inottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 363 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato che ha riconosciuto il diritto al contributo per la formazione e l’aggiornamento del docente e ordina la completa esecuzione del titolo entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, provvede il commissario ad acta nominato sin d’ora, senza che sia dovuto alcun compenso quando l’incarico sia affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non va disposta in presenza di un importo esiguo, restando la relativa statuizione subordinata a eventuale istanza in caso di inottemperanza oltre i termini assegnati.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accerta il suo diritto a ricevere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2023/24, per l’importo di € 500,00, oltre interessi legali, e condanna il Ministero all’attribuzione della stessa.
Nonostante la notifica del titolo, avvenuta in data 18.04.2024, e il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria, l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa azionata è adeguatamente documentata e che l’Amministrazione, pur costituendosi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. La ricostruzione dei fatti e la produzione della sentenza con attestazione del passaggio in giudicato consentono di accertare l’inottemperanza.
L’Amministrazione va pertanto condannata a dare completa esecuzione al giudicato, provvedendo all’attribuzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Il termine è funzionale a garantire effettività alla tutela già riconosciuta in sede di merito.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo ad alcuna liquidazione di compenso.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a., il Collegio esclude allo stato la sussistenza dei presupposti in ragione dell’esiguità dell’importo da corrispondere, precisando che potrà eventualmente provvedersi su istanza della parte in caso di inottemperanza oltre i termini assegnati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a., liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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