Cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza per la Carta del docente (TAR Lombardia n. 3578 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione spontanea della sentenza passata in giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. In tale evenienza, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’estinzione del giudizio, non essendo necessario provvedere alla nomina del commissario ad acta. La declaratoria di cessazione non preclude la liquidazione delle spese di lite, che possono essere integralmente compensate qualora il ricorso risulti originariamente inammissibile per il mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, termine che decorre dalla corretta notificazione della sentenza presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministrazione risultante dal Registro delle PP.AA., come prescritto dall’art. 16-ter d.lgs. n. 179/2012.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di euro 2.000,00. Nonostante il passaggio in giudicato del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla pretesa. La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’amministrazione all’integrale esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, oltre alla condanna alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la parte ricorrente, con nota depositata in prossimità dell’udienza camerale, aveva attestato l’avvenuto adempimento dell’amministrazione, che aveva proceduto all’accredito delle somme dovute a titolo di Carta del docente.
Alla luce della sopravvenuta soddisfazione della pretesa creditoria, il Tribunale ha ritenuto che il giudizio dovesse essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che consente al giudice di rilevare l’infondatezza della controversia allorché l’interesse sostanziale azionato risulti ormai soddisfatto. Non residuando alcuna utilità per la parte ricorrente, la pronuncia sul ricorso si presenta esaurita.
Quanto al regime delle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la integrale compensazione, valorizzando l’originaria inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Tale termine, che costituisce condizione di proponibilità dell’azione esecutiva avverso le amministrazioni statali, non era infatti maturato alla data di notificazione del ricorso, in quanto la notifica della sentenza ai fini del predetto adempimento era avvenuta presso un indirizzo di posta elettronica certificata non corrispondente a quello dell’amministrazione centrale, come invece richiesto dall’art. 16-ter d.lgs. n. 179/2012 in relazione ai dati del Registro delle PP.AA.
La pronuncia si conclude con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, disposto in conformità alla natura del giudizio di ottemperanza, e con la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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