In house providing, delibera SAD non lesiva senza affidamento (TAR Campania n. 1590 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui l’Assemblea dei Sindaci di un Sub Ambito Distrettuale individua nell’in house providing la forma di gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani, rinviando a successivi atti l’affidamento, costituisce atto prodromico e non immediatamente lesivo della posizione degli operatori del settore. L’interesse a ricorrere sorge solo con il provvedimento che dispone l’affidamento diretto del servizio alla società in house, ovvero con l’atto che vincoli in modo necessario il futuro affidamento. La scelta del modello di gestione non esaurisce la fattispecie a formazione progressiva delineata dagli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022, non integra effetto caducante sugli atti consequenziali e non anticipa il sindacato giurisdizionale sui requisiti del controllo analogo.
Il Fatto
Una società operante nel settore dei servizi ambientali impugnava la delibera con cui il SAD Costa d’Amalfi aveva approvato il progetto definitivo dei servizi di igiene urbana, la relazione ex art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 e la scelta della gestione in in house providing. Con successivi motivi aggiunti censurava la nullità della convenzione tra i Comuni del SAD e, poi, la nuova delibera del 25 marzo 2025, adottata a seguito di supplemento istruttorio.
La ricorrente contestava l’insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dell’affidamento, la durata del servizio e la mancata indicazione del soggetto gestore. I resistenti eccepivano l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha dato avviso in udienza dei profili di inammissibilità ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto dichiarato la cessata materia del contendere sul ricorso avverso il silenzio-rifiuto ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., essendo stati ostesi gli atti richiesti. Ha poi dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, perché la delibera del 5 luglio 2024 è stata sostituita da quella del 25 marzo 2025, con trasferimento dell’interesse all’atto sopravvenuto.
Nel merito della legittimazione, il Collegio ha rilevato che la convenzione ex art. 24 della L.R. Campania n. 14/2016 è strumento meramente facoltativo per regolare i rapporti tra i Comuni del SAD e non presenta profili di lesività per l’operatore del settore. La sua eventuale invalidità non si riverbera sugli atti successivi, poiché difetta il rapporto di consequenzialità immediata e necessaria che integra l’effetto caducante.
Quanto alla delibera del 25 marzo 2025, il Tribunale ha ritenuto che essa si limiti a prevedere il ricorso all’in house providing quale mera ipotesi futura, rinviando a tutti gli atti necessari e conseguenziali, senza indicare la società affidataria. La competenza ad affidare il servizio spetta all’EdA, ai sensi dell’art. 26 della L.R. Campania n. 14/2016: l’Assemblea del SAD non avrebbe potuto disporre l’affidamento.
Richiamando il precedente del Cons. Stato, Sez. IV, n. 8898 del 2024 e la pronuncia Cons. Stato, Sez. IV, n. 4235 del 2021, il Collegio ha affermato che la lesione si attualizza solo con i provvedimenti di affidamento diretto, oppure con atti che preordinino in modo vincolante futuri affidamenti in violazione della concorrenza. Né rileva l’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, che sottopone a controllo della Corte dei Conti la costituzione di società in house: tale sindacato risponde a interessi pubblici generali e conferma la natura indiretta della lesione.
Il gravame è stato pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.