Ottemperanza al giudicato e termine di 120 giorni per crediti risarcitori (TAR Puglia n. 100 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto per l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale di condanna al pagamento di somme è soggetto alla condizione di procedibilità costituita dal decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Accertato il passaggio in giudicato del provvedimento e la sua mancata esecuzione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al decisum entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta in via automatica e la sua concessione resta rimessa alla valutazione del giudice.

Il Fatto

I ricorrenti, coniuge e figli di un soggetto deceduto per una patologia contratta a seguito di trasfusioni subite nel 1989 presso una struttura ospedaliera, avevano convenuto davanti al Tribunale di Bari il Ministero della Salute per ottenere il risarcimento del danno iure proprio. Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 30.12.2022 il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il Ministero al pagamento di somme già rivalutate in favore di ciascun ricorrente, oltre interessi legali.

Il provvedimento, munito di formula esecutiva, era notificato al Ministero il 28.03.2023 e passava in giudicato, come attestato dalla Cancelleria il 31.03.2023. L’Amministrazione non dava corso al pagamento. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la comminatoria della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti di rito. Il provvedimento da eseguire è passato in giudicato ed è stato notificato al Ministero, con la conseguenza che è decorso il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 senza che risulti alcun adempimento. La condizione di procedibilità prevista ex lege deve quindi ritenersi integrata e il ricorso è ammissibile.

Nel merito, il TAR ordina al Ministero della Salute di dare esecuzione al provvedimento e di pagare le somme liquidate in favore dei ricorrenti entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Il termine è funzionale a garantire effettività alla tutela giurisdizionale già conseguita.

Per il caso di ulteriore inadempimento, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, con facoltà di delega. L’ausiliario non matura alcun diritto al compenso e deve provvedere entro un ulteriore termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.

Il TAR esclude invece le penalità di mora richieste dai ricorrenti. La relativa statuizione non è oggetto di autonoma motivazione: il Collegio si limita a non riconoscerle, senza articolare il percorso valutativo. Le spese di giudizio sono integralmente compensate, in ragione della scarsa durata dell’inadempimento e della limitata attività difensiva richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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