Impugnabilità delle dichiarazioni del commissario anche senza sanzione etica (TAR Lazio n. 4328 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento formale di una violazione del Codice Etico da parte dell’organo collegiale di appartenenza, ancorché privo di conseguenze sanzionatorie dirette, è suscettibile di ledere la sfera giuridica del commissario, integrando un interesse morale all’impugnazione. Il conflitto di interessi non è configurabile per la sola divergenza di opinioni all’interno dell’organo collegiale, che è fisiologica e non rende i colleghi portatori di un interesse personale. La disposizione del Codice Etico che impone il raccordo con il Presidente non comprime il diritto al dissenso, ma ne disciplina le modalità di espressione, richiedendo che non siano di pregiudizio all’Autorità: l’anticipazione pubblica di una posizione sostanziale su una questione ancora all’esame del Consiglio integra la violazione.
Il Fatto
Una commissaria dell’AGCOM impugnava la delibera con cui il Consiglio, esercitando le funzioni di Comitato Etico, aveva accertato la violazione dell’art. 14 del Codice Etico per dichiarazioni rilasciate alla stampa in data 1° giugno 2022, relative alla modifica dell’offerta di coinvestimento presentata da un operatore di telecomunicazioni. La ricorrente, che aveva votato contro la decisione di rinviare la trattazione dell’istanza, contestava la delibera deducendo il conflitto di interessi dell’organo deliberante, la disparità di trattamento rispetto ad altri commissari, l’omessa indagine su presunte fughe di notizie e l’illegittimità della scelta regolatoria di ritirare la notifica alla Commissione europea.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale disattende l’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di interesse. L’atto di accertamento di una violazione del Codice Etico, pur non sanzionatorio, produce un effetto stigmatizzante sulla reputazione professionale del pubblico ufficiale e può rilevare come presupposto in sede di valutazione di eventuali responsabilità. Tale effetto lesivo, di natura morale, è sufficiente a radicare l’interesse all’impugnazione.
Nel merito, il Collegio esclude la sussistenza del conflitto di interessi: la mera divergenza di opinioni all’interno dell’organo collegiale non configura un interesse personale e diretto incompatibile con la funzione deliberante. L’art. 18, comma 6, del Codice Etico, prevedendo che il Consiglio giudichi in assenza del diretto interessato, esprime la scelta consapevole di affidare ai colleghi la valutazione della condotta del componente, senza meccanismi di ricusazione.
Sulla disparità di trattamento, il Tribunale rileva che le dichiarazioni degli altri commissari, poste a confronto, presentano caratteristiche oggettivamente diverse: si trattava di informazioni procedurali o di temi estranei ai lavori dell’Autorità, mentre il comunicato della ricorrente anticipava una posizione sostanziale nel merito di una questione ancora pendente, con toni critici verso la maggioranza consiliare. La distinzione operata dall’Autorità risulta ragionevole e fondata su una differenza verificabile nel contenuto e nel tenore delle dichiarazioni.
Quanto alla libertà di espressione, la norma non comprime il diritto al dissenso ma ne disciplina i modi: l’anticipazione pubblica di una propria posizione di merito, prima della formazione della volontà collegiale, va oltre la mera diversa opinione e integra la violazione. L’omessa indagine sulle fughe di notizie non elide la violazione accertata, concernendo un piano distinto; il quarto motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse e improcedibile per la sopravvenuta conclusione del procedimento. Il ricorso è rigettato, con spese compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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