Cessazione della materia del contendere per ottemperanza soddisfatta in corso di giudizio (TAR Lombardia n. 3334 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avvenuto adempimento, nel corso del giudizio, dell’obbligo di pagamento derivante da una sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. In tale evenienza, l’Amministrazione soccombente è condannata alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Monza – Sezione Lavoro una sentenza che ne dichiarava il diritto all’erogazione della somma di euro 500,00 annui prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione dei relativi buoni elettronici. Il provvedimento, passato in giudicato e notificato all’Amministrazione ai fini del decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non era stato tuttavia eseguito.
La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza avanti al TAR Lombardia, chiedendo l’integrale esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e delle spese di lite. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mero stile.
La Motivazione del TAR
Con nota depositata in data 4.05.2026, la ricorrente ha comunicato l’avvenuto accreditamento dell’importo per cui era controversia nelle more del giudizio, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e insistendo per la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese del procedimento.
Il Collegio, preso atto della soddisfazione della pretesa creditoria come attestato da parte ricorrente, ha ritenuto che il giudizio dovesse essere definito dichiarando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La pronuncia si fonda sul venir meno, per effetto dell’adempimento sopravvenuto, dell’interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza, il cui scopo esecutivo risulta ormai realizzato.
In considerazione del fatto che la soddisfazione della pretesa è avvenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso, il TAR ha posto le spese a carico dell’Amministrazione resistente, liquidandole nell’importo di euro 800,00 per compensi, oltre IVA, accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La decisione conferma che, nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione spontanea del titolo intervenuta dopo la notifica del ricorso non esime l’Amministrazione dalla soccombenza virtuale sul piano delle spese, atteso che la necessità del ricorso è comunque derivata dall’inadempimento iniziale.
Nota della Redazione
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