Inammissibile l’ottemperanza per la Carta docente se il titolo esecutivo non è notificato alla PEC del Ministero nel Registro PP.AA. (TAR Lombardia n. 3338 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando l’oggetto è costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, in quanto tale giudizio costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata. La notifica del titolo esecutivo di formazione giudiziale all’amministrazione debitrice deve essere effettuata, a mezzo PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel Registro delle PP.AA. ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.Lgs. n. 179/2012. L’utilizzo del domicilio digitale estratto dal Registro IPA, ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 179/2012, è legittimo solo in via sussidiaria, qualora l’amministrazione non abbia provveduto a comunicare il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA. La notifica del titolo esecutivo a un indirizzo PEC di una direzione regionale del Ministero, diverso da quello indicato come domicilio digitale elettivo, non è idonea a far decorrere il termine dilatorio, con conseguente inammissibilità dell’azione di ottemperanza.
Il Fatto
Una docente, a seguito del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all’accredito della somma per ciascuna annualità, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR. L’Amministrazione, infatti, non aveva provveduto al pagamento, nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia.
La ricorrente chiedeva l’adozione dei provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza, mediante l’accredito del bonus sulla Carta docente, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato d’ufficio un profilo di inammissibilità del ricorso, concernente il mancato decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Tale disposizione, come chiarito dalla giurisprudenza citata, trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza quando l’oggetto della pretesa sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, in considerazione della natura di tale giudizio quale strumento di esecuzione forzata alternativo alle forme ordinarie del codice di procedura civile.
Il Collegio ha quindi esaminato la disciplina delle notificazioni alle pubbliche amministrazioni, richiamando l’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012. La norma indica i pubblici elenchi dai quali estrarre i domicili digitali, tra cui il Registro delle PP.AA. Il successivo comma 1-ter ammette l’uso del domicilio digitale indicato nel Registro IPA solo in via sussidiaria, qualora l’indirizzo dell’amministrazione non sia presente nel Registro delle PP.AA.
Nella fattispecie, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva inserito nel Registro delle PP.AA. il proprio indirizzo PEC quale domicilio digitale eletto per le notificazioni degli atti giudiziari. La ricorrente, invece, aveva notificato il titolo esecutivo alla Direzione Regionale della Lombardia, che non rappresenta l’amministrazione centrale debitrice, nonché a un indirizzo PEC estratto dal Registro IPA, non utilizzabile in presenza di un indirizzo comunicato nel Registro delle PP.AA.
La Corte ha concluso che la notifica del titolo esecutivo non è stata validamente effettuata presso la sede reale del debitore, individuata secondo le regole sopra precisate. Ne consegue che il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 non ha iniziato a decorrere, rendendo inammissibile l’azione di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della difesa di mero stile dell’Amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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