Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese per mancato decorso del termine dilatorio nell’ottemperanza per la carta docente (TAR Lombardia n. 3335 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto pagamento del credito oggetto del titolo esecutivo giudiziale, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda. Ove il ricorso sia stato notificato prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la sua proposizione è inammissibile per violazione della sequenza procedimentale imposta dalla legge, con conseguente compensazione delle spese di lite. L’adempimento dell’obbligo di notifica del titolo esecutivo ai fini del decorso del predetto termine deve essere effettuato presso l’indirizzo PEC dell’amministrazione risultante dal Registro delle PP.AA., ai sensi dell’art. 16-ter d.lgs. n. 179/2012.
Il Fatto
Con la sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, indicata in epigrafe, era stato dichiarato il diritto di alcuni docenti a ottenere la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a ciascuno di essi la somma di euro 500,00 per ogni annualità specificata, oltre alle spese di giudizio.
Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, l’amministrazione non aveva provveduto a dare esecuzione alla pretesa. I ricorrenti proponevano pertanto ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’amministrazione all’integrale esecuzione del titolo mediante accredito sulla Carta del Docente della somma liquidata, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si costituiva con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Con nota depositata in data 18 maggio 2026, i ricorrenti davano atto che l’amministrazione resistente aveva provveduto a eseguire il dictum giudiziale, procedendo all’accredito delle somme dovute a titolo di carta del docente, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Collegio ha rilevato che la pretesa creditoria era stata soddisfatta e che pertanto il giudizio dovesse essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, in applicazione del principio desumibile dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che consente al giudice di dichiarare tale cessazione quando, nel corso del giudizio, risulti che non vi è più interesse alla decisione.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione, rilevando l’inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Tale termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo, che nella specie non era stata correttamente effettuata presso la sede reale dell’amministrazione all’indirizzo PEC inserito nel Registro delle PP.AA., come individuato ai sensi dell’art. 16-ter d.lgs. n. 179/2012.
La notifica via PEC della sentenza ai fini del predetto adempimento, eseguita presso un indirizzo non corrispondente a quello risultante dal Registro, non era pertanto idonea a far decorrere il termine dilatorio, con la conseguenza che la proposizione del ricorso prima del decorso di tale termine rendeva inammissibile la domanda.
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Nota della Redazione
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