Monetizzazione ferie non godute solo se impedimento oggettivo incolpevole (TAR Sicilia n. 46 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, previsto dall’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, non opera in modo indiscriminato e non preclude il pagamento sostitutivo allorquando il mancato godimento del congedo dipenda da causa oggettiva non imputabile al lavoratore. Nel pubblico impiego, e con riguardo al personale della Polizia di Stato, l’art. 14, comma 14, d.P.R. n. 395/1995 ammette il pagamento sostitutivo alla cessazione del rapporto e gli artt. 18 e 55 d.P.R. n. 254/1999 lo estendono all’ipotesi di cessazione per infermità. Il diritto all’indennità sussiste per le sole giornate di congedo la cui fruizione sia divenuta oggettivamente impossibile per malattia o infortunio, mentre resta escluso per le ferie maturate in epoca anteriore rispetto all’insorgenza dell’impedimento e non più recuperabili in forma specifica.
Il Fatto
Il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, ha chiesto al TAR l’accertamento del diritto a percepire l’indennità sostitutiva per 75 giorni di licenza ordinaria non goduta negli anni 2018-2022, oltre interessi e rivalutazione. A fondamento della domanda ha dedotto di essere stato ricoverato il 19 gennaio 2021 per un intervento di protesi all’anca, di essere risultato positivo al SARS-CoV-2 e di essere stato collocato in convalescenza ininterrotta sino al 12 luglio 2022, quando è stato riformato e posto in quiescenza.
Poiché l’Amministrazione aveva monetizzato solo 67 giorni, residuando 75 giornate, il ricorrente ha proposto istanza il 19 gennaio 2024, rimasta senza riscontro. Da qui il silenzio-diniego impugnato davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto accolto l’eccezione di tardività della memoria difensiva depositata dal Ministero, ritenendola oltre il termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 73 c.p.a. Nel computo dei giorni liberi non si considerano il dies a quo né il dies ad quem: tra il 20 novembre e il 18 dicembre 2025 intercorrono 29 giorni, inferiori al termine. La memoria non è stata pertanto valutata.
Nel merito, il TAR ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. Il diritto alle ferie retribuite trova fondamento nell’art. 36 Cost. e nell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, il cui paragrafo 2 consente la sostituzione con indennità finanziaria solo in caso di fine del rapporto. La disciplina di settore ammette il pagamento sostitutivo in ipotesi tassative: l’art. 14, comma 14, d.P.R. n. 395/1995 per documentate esigenze di servizio; gli artt. 18 e 55 d.P.R. n. 254/1999 per cessazione dal servizio per infermità.
Su queste basi il Collegio ha richiamato la Corte costituzionale n. 95/2016, che ha escluso il contrasto dell’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 con i principi costituzionali, chiarendo che il divieto mira a reprimere abusi e non pregiudica il lavoratore incolpevole. La giurisprudenza eurounitaria (C.G.U.E. C-341/15 e C-218/22) ha affermato che il lavoratore impossibilitato a fruire delle ferie prima della cessazione ha diritto all’indennità, a prescindere dal motivo della cessazione. Nella stessa direzione il Cons. Stato n. 4434/2019, che ha valorizzato l’incompatibilità tra malattia e funzione di ristoro del riposo.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il TAR ha operato una distinzione temporale. L’impedimento oggettivo è collocato tra il 19 gennaio 2021 e il 12 luglio 2022: solo le ferie la cui fruizione è divenuta impossibile in tale arco, e che non erano ancora state godute né erano suscettibili di recupero, possono essere monetizzate. Ne derivano 29 giornate relative al 2020. Le residue 46 giornate maturate nel 2018 e 2019 restano escluse, non essendo configurabile, per quel periodo, un impedimento oggettivo non imputabile al ricorrente.
Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti della monetizzazione di 29 giorni di congedo residuo del 2020 e respinto per la parte restante. Le spese di lite sono state compensate per metà, liquidate in complessivi euro 2.500,00, con quota del 50% posta a carico dell’Amministrazione e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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