Divieto di detenzione armi annullato per omesso contraddittorio e insussistenza del presupposto (TAR Lombardia n. 3293 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi ex art. 39 TULPS, avente natura discrezionale e precauzionale, può in linea di principio prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, per l’esigenza di celerità del provvedere. Tale esenzione non opera, tuttavia, quando tra l’acquisizione dell’informativa e l’adozione del decreto intercorra un lasso di tempo significativo (nella specie, circa tre mesi), che avrebbe consentito l’instaurazione del contraddittorio procedimentale. Inoltre, il provvedimento di divieto deve essere annullato quando l’unico presupposto fattuale valorizzato dall’Amministrazione – la denuncia per detenzione abusiva di armi – risulti oggettivamente insussistente, come nel caso in cui emerga l’erronea iscrizione dell’interessato in un procedimento penale riferibile ad altra persona, con conseguente eliminazione del suo riferimento da parte dell’Autorità giudiziaria. L’accertamento prefettizio sui dubbi di affidabilità non coincide con l’accertamento penale, ma deve pur sempre fondarsi su un quadro indiziario serio e attendibile.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio del 21/02/2025 con cui gli è stato vietato di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, nonché il successivo diniego di riesame del 25/03/2025. Il provvedimento, basato su una nota dei Carabinieri del 25/11/2024, traeva origine da una vicenda di sequestro penale di armi e da una denuncia per cessione di armi tra privati senza comunicazione al Comando competente. Nella medesima nota erano menzionate altre vicende di rilevanza penale risalenti nel tempo, mai conclusesi con condanna. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 39 TULPS e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, documentando di non essere iscritto in alcun procedimento penale e che l’unica denuncia era riferita al padre, per la cui posizione il GIP aveva disposto l’eliminazione del riferimento al ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, valorizzando un duplice profilo di illegittimità. In primo luogo, il Collegio ha ricordato che i provvedimenti in materia di armi, per la loro natura precauzionale e preventiva, sono portatori di un’esigenza di celerità che può giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, come affermato dalla giurisprudenza (tra cui Cons. Stato, III, n. 8389/2022). Tuttavia, nel caso di specie, tra l’informativa dei Carabinieri del 25/11/2024 e il decreto del 21/02/2025 sono trascorsi circa tre mesi, un arco temporale che avrebbe consentito all’Amministrazione di acquisire utilmente il contributo partecipativo dell’interessato, tanto più che questi avrebbe potuto rappresentare l’erroneità del presupposto.
Sotto il secondo profilo, il Collegio ha rilevato che l’unico presupposto posto a base del provvedimento – la denuncia per detenzione abusiva di armi – risultava in realtà insussistente. Il procedimento penale indicato era riferito al padre del ricorrente, e la Cancelleria del PM aveva disposto l’eliminazione del riferimento al ricorrente, “erroneamente iscritto non essendo state accertate violazioni a suo carico”. Il TAR ha precisato che l’accertamento amministrativo differisce da quello penale, potendo basarsi su un quadro indiziario, ma ha comunque ritenuto che l’evidenza processuale dell’erronea iscrizione superasse la scarna motivazione del decreto, fondato esclusivamente su un presupposto venuto meno.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi eventuali nuovi provvedimenti fondati su ragioni diverse. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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