Il divieto di detenzione di armi si fonda sulla buona condotta e non sull’uso (TAR Lombardia n. 3292 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non affidabilità alla detenzione di armi ex artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. può essere fondato dall’Amministrazione anche su condotte penalmente rilevanti, come la bancarotta fraudolenta, ancorché estranee alla materia delle armi, purché indicative di una condotta non conforme ai canoni di buona condotta. Non è necessaria una condanna definitiva, né la pericolosità sociale, né un accertato abuso delle armi, attesa la natura cautelare e preventiva del provvedimento. Il pregresso rilascio o rinnovo della licenza non genera alcuna aspettativa, dovendo la valutazione essere sempre attuale. Il divieto di detenzione, infine, non si estende alle armi in collezione di interesse storico o artistico, soggette a un regime speciale di conservazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una licenza di collezione di armi comuni da sparo rilasciata nel 1982 e detentore di armi comuni sportive da caccia, impugnava il decreto prefettizio con cui gli era stato vietato di detenere armi, munizioni e prodotti esplodenti, con ordine di cessione a terzi non conviventi entro 150 giorni e conseguente confisca in caso di mancata cessione. Il provvedimento era motivato con riferimento a una condanna per bancarotta fraudolenta relativa a fatti del 2015 e all’attuale ammissione alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.
Il ricorrente deduceva l’illegittimità del diniego per la risalenza dei fatti e la loro estraneità all’uso delle armi, nonché la mancata valutazione della detenzione ultradecennale e del giudizio di idoneità psicofisica. Impugnava altresì la previsione che escludeva i conviventi dal novero dei potenziali cessionari delle armi. La domanda cautelare era stata accolta solo parzialmente, con sospensione della sola confisca in caso di mancata cessione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l’Amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità valorizzando situazioni che, pur non integrando reati, risultino indice di una condotta non conforme ai canoni di buona condotta. In tale ambito non è necessaria né la pericolosità sociale né una condanna definitiva, trattandosi di provvedimenti a finalità cautelare e preventiva.
La Corte ha quindi affermato che la condotta di bancarotta fraudolenta, sebbene estranea alla materia delle armi, dimostra la capacità del soggetto di tenere condotte idonee a creare situazioni di tensione da cui può sfociare l’uso delle armi. Il pregresso rilascio della licenza non genera alcuna aspettativa, dovendo la Questura esprimere una valutazione attuale e concreta.Alla revoca della licenza non occorre un oggettivo e accertato abuso delle armi, essendo sufficiente il ragionevole timore di un potenziale abuso.
Quanto al giudizio del Tribunale di Sorveglianza, la Corte ha precisato che esso attiene all’applicazione della pena, mentre la verifica sull’affidabilità richiede un quadro indiziario da cui desumere dubbi sull’uso corretto delle armi. La valutazione del Tribunale di Sorveglianza, peraltro, non essendosi ancora conclusa l’esecuzione della pena, non può ritenersi un apprezzamento completo della personalità del soggetto.
Il Collegio ha invece accolto la censura relativa alla collezione di armi storiche, affermando che queste sono soggette a un regime giuridico speciale di conservazione, come emerge dall’art. 47 del R.D. n. 635/1940 e dal D.M. 14 aprile 1982. Il divieto di detenzione ex art. 39 T.U.L.P.S., pertanto, si applica solo alle armi per cui sussiste l’obbligo di denuncia ex art. 38 T.U.L.P.S., e non alle armi artistiche, rare o antiche, la cui revoca segue un procedimento ad hoc che coinvolge il Questore e la sovrintendenza.
La Corte ha infine respinto il motivo concernente l’esclusione dei conviventi dalla cessione, ritenendo evidente il rischio di aggiramento del divieto. Il ricorso è stato rigettato con la precisazione che il divieto impugnato si applica esclusivamente alle armi comuni sportive da caccia e non a quelle in collezione. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.