Revoca permesso soggiorno lungo periodo per assenza ultra-dodici mesi (TAR Lombardia n. 3294 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE deve essere revocato ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. d), D.Lgs. n. 286/1998 in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi. La norma ha natura vincolata e non richiede una valutazione discrezionale dell’Amministrazione circa la permanenza di un legame effettivo con il territorio nazionale. La durata dell’assenza, quando largamente superiore al limite legale, è inconciliabile con lo status di soggiornante di lungo periodo, anche se giustificata da gravi motivi familiari, che possono rilevare solo ai fini della valutazione delle garanzie partecipative, non del contenuto del provvedimento finale. Le garanzie partecipative devono ritenersi soddisfatte quando l’interessato abbia avuto modo di partecipare al procedimento, pur se l’esito non potesse essere diverso, difettando il presupposto legale del mantenimento del titolo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ottenuto per motivi di lavoro, chiedeva l’aggiornamento del titolo. L’Amministrazione respingeva l’istanza e disponeva la revoca del permesso, rilevando dai timbri sul passaporto e dalle dichiarazioni dell’interessato un’assenza dal territorio nazionale dal dicembre 2015 al settembre 2019, periodo largamente superiore ai dodici mesi consentiti dall’art. 9, comma 7, lett. d), D.Lgs. n. 286/1998.
Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo che la prolungata permanenza in patria era stata determinata dalla necessità di assistere il padre gravemente malato, e contestando la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di motivazione e la mancata valutazione di elementi sopravvenuti, oltre a sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa applicata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia respinge il ricorso, richiamando il carattere vincolato del provvedimento di revoca, il cui unico presupposto – l’assenza ultra-dodici mesi – non era stato contestato dall’istante. Il Collegio riconosce che la prolungata permanenza in patria fosse effettivamente giustificata da gravi motivi familiari, ma ritiene che l’abnormità dell’assenza, pari a circa cinque volte il periodo consentito, sia comunque inconciliabile con lo status di soggiornante di lungo periodo, sia per il tenore letterale della norma, sia per la sua ratio, volta a riservare un regime di favore agli stranieri con un legame stabile e permanente con il territorio nazionale.
Il Collegio dichiara infondati i motivi relativi alla violazione delle garanzie partecipative, rilevando che il ricorrente aveva effettivamente partecipato al procedimento e che il provvedimento finale, per il suo contenuto vincolato, non avrebbe potuto essere diverso. Da ciò deriva l’infondatezza anche del motivo sul difetto di motivazione, avendo l’Amministrazione puntualmente rappresentato nel provvedimento il presupposto dell’assenza prolungata.
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del D.Lgs. n. 286/1998 per genericità, non avendo il ricorrente puntualmente indicato i termini della censura. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla violazione dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998, atteso che il provvedimento impugnato, pur revocando il titolo di lungo periodo, ha disposto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, non privando il ricorrente dei diritti fondamentali.
Il Collegio ritiene infine irrilevante il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dal ricorrente, trattandosi di elemento estraneo al presupposto della revoca, e inconferente il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2012, atteso che nella fattispecie non rilevano profili di pericolosità sociale, ma soltanto la perdita del requisito della permanenza. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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