Decadenza dagli incentivi CAR per difformità delle misurazioni (Cons. Stato n. 6843 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi alla cogenerazione ad alto rendimento, il potere di decadenza esercitato dal Gestore dei servizi energetici ai sensi dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011 e dell’art. 11, comma 3, del DM 5 settembre 2011 ha natura vincolata e non sanzionatoria. Esso consegue necessariamente all’accertata difformità tra i dati dichiarati dal richiedente e la situazione reale dell’unità di cogenerazione, a prescindere dall’entità quantitativa della difformità, dall’assenza di dolo o colpa dell’operatore e dalla circostanza che il risultato sostanziale sarebbe stato comunque raggiunto. Il rispetto delle specifiche tecniche di misurazione previste dalla normativa è elemento imprescindibile, non essendo configurabili misurazioni equipollenti né recuperi a posteriori tramite coefficienti di conversione. Il potere di decadenza non è assimilabile all’autotutela, con conseguente inapplicabilità dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 ai provvedimenti adottati prima dell’entrata in vigore della novella del 2020.

Il Fatto

Una società proprietaria e gestrice di un impianto di teleriscaldamento, composto da tre unità di cogenerazione alimentate a gas naturale, chiedeva al Gestore dei servizi energetici il riconoscimento della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento per l’unità di maggiore potenza, con riferimento agli anni di rendicontazione 2013, 2014 e 2015. Il Gestore riconosceva la qualifica per le tre annualità con distinti provvedimenti.

Nel 2017 il Gestore avviava un’attività di controllo mediante verifica e sopralluogo. All’esito emergeva che il misuratore installato sulla rampa gas dell’unità contabilizzava i volumi in metri cubi normali, anziché in metri cubi standard come dichiarato in sede di domanda. Il Gestore disponeva pertanto l’annullamento del riconoscimento del beneficio per le tre annualità. La società impugnava il provvedimento e gli atti prodromici davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, deducendo l’assenza di incidenza sostanziale della difformità e la violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello, muovendo da una premessa di qualificazione del potere. Il potere esercitato dal Gestore ai sensi dell’art. 11, comma 3, del DM 5 settembre 2011 non è sanzionatorio, ma di decadenza dagli incentivi. Ne deriva che, a fronte di una difformità accertata tra dato dichiarato e dato reale, prevale l’esigenza di recuperare le erogazioni indebite, senza che assumano rilievo giustificativo l’assenza di dolo o colpa e la mancata volontà di occultare elementi rilevanti.

La Corte esclude che la discrasia riscontrata possa ridursi a un mero errore materiale. La domanda di riconoscimento era fondata su una metodologia di rendicontazione dichiarata in metri cubi standard; il sopralluogo ha accertato l’utilizzo strutturale di un parametro diverso. Si tratta dunque di una violazione sostanziale delle specifiche tecniche, non neutralizzabile a posteriori con l’applicazione di un coefficiente di conversione. I criteri di misurazione previsti dai decreti e dalle linee guida, del resto non impugnati, delimitano un’attività amministrativa vincolata, funzionale alla parità di trattamento tra operatori e all’allocazione congrua delle risorse pubbliche.

Quanto alla proporzionalità, il Collegio rileva che in presenza di una difformità tra dati inviati e dati accertati il Gestore deve disporre la decadenza in base all’univoco disposto normativo. Non residuano margini di discrezionalità sindacabili sotto i profili della logicità, ragionevolezza, efficienza ed efficacia, essendo tali canoni già valutati a livello ordinamentale. La Corte precisa che sono irrilevanti la latitudine e l’entità della difformità e che la decadenza opera necessariamente per l’intero anno di produzione cui la difformità si riferisce.

Infine, il Collegio esclude che il potere esercitato sia di autotutela, con conseguente inapplicabilità dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e dei limiti all’annullamento d’ufficio. Il riferimento agli stessi presupposti dell’autotutela, introdotto dalla novella del 2020, non ha inciso sulla natura del potere e, in ogni caso, non opera retroattivamente rispetto a un provvedimento del 19 dicembre 2017 relativo a benefici concessi dal 2014 al 2016. Nessuna disparità di trattamento è configurabile in presenza di attività vincolata, né la mancata adozione di analogo provvedimento per l’annualità successiva, oggetto di ravvedimento operoso, rileva nel caso esaminato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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